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Ferie, permessi ed ex festività - CCNL FIDEF

Ferie e permessi ex festività nel CCNL FIDEF

Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando qual è la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Agli effetti del computo delle ferie la settimana è considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato dal predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Le ferie nel contratto CCNL FIDEF (CNEL T279) sono pari a 26 giorni retribuiti all’anno, anche in caso di part-time.

Le ferie sono concesse ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, apprendistato, con contratto part-time o full-time, tenuto conto della settimana lavorativa che è considerata dal lunedì al sabato, escludendo domeniche e festivi.

Pertanto al dipendente che lavora cinque giorni alla settimana (è il caso di chi non lavora il sabato e la domenica) saranno scalati sei giorni per ogni settimana di ferie, non cinque.

Lo stesso vale per il dipendente con un orario part-time verticale, ovvero che lavora solo in alcuni giorni della settimana: anche se l’orario prevede, supponiamo, tre giorni lavorativi, i giorni di ferie scalati saranno comunque sei.

I giorni festivi, così come quelli di sopraggiunta malattia, non vengono considerati ai fini del computo delle ferie.

 L’unica differenza rispetto ai lavoratori che lavorano per 6 giorni alla settimana, è nella modalità con le quali vengono scalate le ferie. Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, quindi settimana corta, usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dalle ferie maturate. Questo perché il suo orario di lavoro è distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana e non su sei giorni. Se il lavoratore usufruisce di 3 giornate di ferie, verranno conteggiate in busta paga 3,6 (ossia 1,2 x 3) giornate di ferie godute. Se, invece, il lavoratore svolge l’attività su 3 giorni nella settimana (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì, è il classico esempio), per ogni giorno di assenza retribuita, gli verranno conteggiate 2 giornate di ferie godute.

La legge prevede, in via generale, che il potere di scelta della fruizione delle ferie spetti al datore di lavoro sulla base delle necessità aziendali, ma considerando anche le esigenze del lavoratore.

Permessi retribuiti, R.o.l. ed ex festività nel CCNL FIDEF

Il dipendente non docente a tempo pieno ha diritto a 32 ore permessi retribuiti,  il  docente a 25,6 - all’anno, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54 del 5/3/ 1977 e del D.P.R. 792 del 28 dicembre 1985.

In caso di lavoro part-time, le ore di permesso vengono ragguagliate alla percentuale oraria. Esempio: Il dipendente a 40 settimanali inquadrato come lavoratore part-time al 75% maturerà il 75% di 32 ore, pertanto 24 ore ogni anno, il docente inquadrato a 32 ore settimanali 18,20 .

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