E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 giugno 2022, n.104 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti. Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del decreto 26 maggio 1997, n. 152, sia su altre disposizioni di legge, in un'ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.
La FIDEF provvederà ad aggiornare i relativi fornulari sul sito della federazione, in conformità alla nuova normativa.
Il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro trova applicazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard, quali contratto di lavoro somministrato, contratto di lavoro intermittente, rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata di cui all’articolo 2, comma 1, decreto n. 81 del 2015, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, Codice di procedura civile, contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori domestici.
È esclusa l'applicazione:
- ai rapporti di lavoro autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
- ai rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive;
I datori di lavoro saranno quindi tenuti a fornire contestualmente al
contratto di lavoro le informazioni ad esso collegate, senza rimandare semplicemente ai contratti collettivi.
Obblighi di comunicazione: chi è interessato.
La nuova disciplina si dovrà applicare, secondo lo schema di decreto a : tutti i contratti di lavoro subordinato, ovvero contratti a tempo indeterminato e a termine, part time, intermittenti
rapporti di lavoro in somministrazione
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
contratti di prestazione occasionale,
contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e
dell'agricoltura
contratti di lavoro domestico.
Nell'informativa ai lavoratori dovranno trovare spazio i seguenti elementi:
tipologia contrattuale,
nome dell'azienda e sede di lavoro,
data di inizio e fine, se a termine, il periodo di prova
inquadramento contrattuale (categoria, livello e qualifica o, in
alternativa, la descrizione sommaria del lavoro)
orario ordinario di lavoro
ferie permessi e congedi retribuiti
obblighi formativi connessi al rapporto di lavoro
dettagli della retribuzione e contributi previdenziali e
assicurativi connessi
riferimento al contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, ed eventuali contratti di secondo livello (territoriali e/o aziendali) collegati dettagli specifici in caso di missioni all'estero
Le novità si applicheranno esclusivamente ai rapporti di lavoro che saranno instaurati dopo l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2019/1152.
Sono previste specifiche sanzioni irrogate dall'ispettorato del lavoro competente per territorio se il datore di lavoro omette di dare le informazioni ai lavoratori o per informative incomplete o in ritardo La sanzione ordinaria andrà da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato ma potranno essere introdotte ulteriori specificazioni