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Trasparenza nei contratti individuali di lavoro: tutte le regole in vigore da agosto

  E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 27 giugno 2022, n.104 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti. Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, interviene, con modifiche e integrazioni, sia sul testo del decreto 26 maggio 1997, n. 152, sia su altre disposizioni di legge, in un'ottica  di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo. 

La FIDEF provvederà ad aggiornare  i relativi fornulari sul sito della federazione, in  conformità alla nuova normativa.

Il decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro trova applicazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro: 

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; 

- ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard, quali contratto di lavoro somministrato, contratto di lavoro intermittente, rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata di cui all’articolo 2, comma 1, decreto n. 81 del 2015, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di  cui all'articolo 409, n. 3, Codice di procedura civile, contratto di prestazione occasionale; 

- ai lavoratori domestici. 

È esclusa l'applicazione: 

- ai rapporti di lavoro autonomo, purché non integranti rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

- ai rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed  effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive; 

 I datori di lavoro saranno quindi tenuti a fornire contestualmente al contratto di lavoro le informazioni ad esso collegate, senza rimandare  semplicemente ai contratti collettivi.

   Obblighi di comunicazione: chi è interessato. 

La nuova disciplina  si  dovrà applicare, secondo lo schema di decreto a :  tutti i contratti di lavoro subordinato, ovvero  contratti a tempo indeterminato e a termine, part time, intermittenti  

rapporti di lavoro in somministrazione  

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,  

contratti di prestazione occasionale, 

contratti dei lavoratori marittimi, della pesca  e dell'agricoltura 

contratti  di lavoro domestico. 

Nell'informativa ai lavoratori  dovranno trovare spazio i seguenti elementi: 

  tipologia contrattuale,  

 nome  dell'azienda e sede di lavoro, 

 data di inizio e fine, se a termine, il periodo di prova  

inquadramento contrattuale  (categoria, livello e qualifica o, in alternativa, la descrizione sommaria del lavoro) 

orario ordinario di lavoro  

ferie permessi e congedi retribuiti  

obblighi formativi connessi al rapporto di lavoro  

dettagli della retribuzione e  contributi previdenziali e assicurativi  connessi  

 riferimento al contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, ed eventuali contratti  di secondo livello (territoriali e/o aziendali) collegati dettagli specifici in caso di missioni all'estero  

Le novità si applicheranno esclusivamente ai rapporti  di lavoro che saranno instaurati dopo l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue 2019/1152. 

Sono previste  specifiche sanzioni  irrogate dall'ispettorato del lavoro competente per territorio se il datore di lavoro omette di dare le informazioni ai lavoratori o per informative incomplete o  in ritardo La sanzione ordinaria andrà  da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato ma potranno essere introdotte ulteriori specificazioni 


www.fidef.it

Federazione Italiana 
Enti e Scuole di Istruzione e Formazione

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