Si fa seguito alla nostra ultima circolare sulla nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.).
L 'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione, che dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.
In caso
di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da
500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Si
tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo,
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti di un committente In pratica, sono rapporti di
lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e
comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una
attività professionalmente organizzata (Art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
Come già specificato con la nostra
precedente circolare, riteniamo che detto rapporto contrattuale non può essere
applicato al personale Docente.
L’obbligo
riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.
2021) o, se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022
Per
tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.01.2022 e per i rapporti iniziati
dal 21.12.e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18.01.2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione va effettuata
prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale,
eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La
comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro
territorialmente competente, del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà
essere preventiva all’inizio dell’attività lavorativa.
In
attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di
riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail
ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione
di ciascun Ispettorato territoriale.
La comunicazione,
che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i
seguenti elementi minimi:
- i dati del committente
(ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore
autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF)
;
- la sede ove il
collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa
- una sintetica
descrizione dell’attività;
- l’ammontare del
compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
- la data di avvio delle
prestazioni occasionali e l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi
compiuta l’opera o il servizio.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. La circolare 29 datta a11.01.2022 del'INL, in allegato, riporta l'elenco con indirizzo di posta elettronica di cicun ispettorato territoriale.l
FAC~SIMILE
Ogg.: Comunicazione
di avvio attività lavoro autonomo occasionale
Ditta ……………………………….. con sede legale in ………….. via …… Partita IVA/Cod.Fisc…………………
ed il
sig. ………. nato a …. Il ….. con CF ………… ,
e residente in ……... alla via …….
per lo
svolgimento della seguente attività lavorativa …………………………
ed avrà inizio il ……. Per
concludersi il ………
A conclusione
della prestazione il collaboratore riceverà un compenso pari ad euro ……….
Al lordo
della ritenuta d’acconto del 20%.
L’Azienda