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Corsi a distanza: sono esenti IVA solo se ricorrono certe condizioni

 Ai corsi a distanza tenuti da una società accreditata presso la regione che ha studenti anche fuori dal territorio regionale è possibile applicare l'esenzione IVA (ex art. 10, primo comma, n. 20), del decreto "Decreto IVA")

Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 25 del 14 gennaio 2022 con la quale l'agenzia replica ad una società che svolge prestazioni didattiche e formative per le quali ha presentato e ottenuto l'accreditamento alla Regione con conseguente inserimento nell'Elenco regionale degli organismi accreditati.

La società in questione riferendosi alla precedente risposta all'interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione IVA, affermando che tale regime non può trovare applicazione per la formazione svolta al di fuori dell'ambito della Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa, esprime dubbi e chiarisce quanto segue sulle caratteristiche della propria attività:

  • le prestazioni formative svolte possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa che mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente;
  • gli iscritti, infatti, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa della Società oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. 

In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione 

Sia che la fruizione avvenga in presenza o a distanza, i corsi sono tenuti dall'insegnante che si trova in aula presso la sede della Società, luogo fisico da cui vengono erogati i contenuti formativi.  Il programma del corso è sempre il medesimo, indipendentemente dalla modalità di fruizione

La Società ritiene di applicare il regime di esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA a tutte le prestazioni didattiche, educative e formative riconosciute attraverso l'accreditamento della Regione fruite dai partecipanti sia in presenza che mediante didattica a distanza.

L'agenzia conferma la soluzione interpretativa fornita dall'istante.

Essa innanzitutto precisa che si assume che la Società, come dalla stessa dichiarato, soddisfi il requisito oggettivo e soggettivo richiesto dal menzionato articolo 10, n. 20), senza che ciò pregiudichi ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 

Inoltre, chiarisce che con la risposta all'interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, ha chiarito che non può trovare applicazione l'esenzione IVA alle attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito della Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare, l'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 15 marzo 2011, n. 282, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'IVA, per escludere che siamo in presenza di servizi elettronici. 

Il paragrafo 3, lettera j), del menzionato articolo non considera «servizi prestati tramite mezzi elettronici», «i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto», come nel caso in esame.

Per contro, ci si trova di fronte a servizi elettronici, come specificato dallo stesso articolo 7, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete elettronica e la loro natura «rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione». 

Si ritiene pertanto che la modalità di fruizione "a distanza" dei servizi di insegnamento in esame non faccia mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento.

La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione non assume rilevanza ai fini dell'esenzione dall'IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. 

Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione, che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi alla Società, appare rispettato, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, il collegamento tra l'erogazione delle attività di formazione e la regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'attività formativa.

a cura della www.fidef.it

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