ESENZIONE IVA FATTURE - EMESSE DA CAMBRIDGE E DA TRINITY
Come evidenziato con la risposta dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - all’interpello di Cambridge e di Trinity, le fatture provenienti da detti Enti certificatori, nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, sono da considerare in esenzione d’IVA, qualora detto soggetto passivo abbia ottenuto il riconoscimento di esenzione per le proprie attività corsuali.
Quindi, nell’ipotesi di operazioni esenti, effettuate in Italia da Cambridge e di Trinity nei confronti di cessionari o committenti nazionali che hanno ottenuto di operare i regime di esenzione, provvedono all’auto fatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente, con il metodo del Reverse Charge.
Detta autofattura deve indicare il titolo dell’Esenzione (art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72)
Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.
Gli associati, per ulteriori chiarimenti posono contattare la
FEDERAZIONE ITALIANA ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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