Fatture provenienti (es.: UK, Australia, ecc.) da un soggetto residente fuori dall’Unione Europea, và ad applicarsi l’IVA (in auto liquidazione).
Sulle Fatture provenienti da un soggetto residente
fuori dall’Unione Europea (es.: UK, Australia, ecc.) và ad applicarsi
l’IVA (in auto liquidazione).
Continuano a pervenire a questa Federazione quesiti sull’applicabilità dell’IVA sulle fatture ricevute da enti Certificatori residenti in UK. Purtroppo la soluzione prospettata (e caldeggiata) dalla FIDEF alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, non ha ottenuto il risultato sperato:
per l’Agenzia delle Entrate gli acquisti di servizi, quali sono gli esami, da UK (UCLES) sono da assoggettare ad IVA.
L’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale - Settore Consulenza II DD, con la Consulenza Giuridica n. 956-21/2021 non ha condiviso la posizione della nostra Federazione sulla non applicabilità (autoliquidazione) dell’IVA sulle fatture che pervengono da UK .
Soluzione
interpretativa prospettata dalla FIDEF, non condivisa dall’Agenzia
Si
ritiene che per le suddette prestazioni di servizi, resi da operatori siti in
Gran Bretagna a soggetti stabiliti in
Italia, vada ad applicarsi il meccanismo del Reverse Charge (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72). Conseguentemente sussiste
l’obbligo di emettere l’autofattura, entro il 15 del mese successivo a quello
di effettuazione dell’operazione. Detta autofattura, in quanto proveniente da
un Paese ex UE in cui vige l’esenzione VAT per il predetto servizio,
indipendentemente se il fruitore risiede in Gran Bretagna o nell’UE, l’autofattura
va emessa con l’indicazione” "prestazioni educative e didattiche - esente
IVA”. Per detto titolo di esenzione non và
applicata l’Iva
Trattandosi di un'operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall'Unione Europea, la scuola che riceve la fattura, è tenuta ad adempiere al pagamento l'imposta con l'autofatturazione dell'operazione, secondo il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del Decreto IVA, nonché ad adempiere agli obblighi conseguenti previsti dall'articolo 21 e seguenti dello stesso Decreto IVA.
In particolare, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d) del Decreto IVA, per le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore stabilito fuori dall'Unione Europea, la fattura è emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (inteso come il momento in cui l'operazione è ultimata ovvero, se antecedente, nel momento in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo). ..... omissis…..””
Gli associati possono chiedere copia della “Consulenza Giuridica “di cui trattasi, inviando e mail a segreteriafidef@gmail.com
www.fidef.it