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Fatture provenienti (es.: UK, Australia, ecc.) da un soggetto residente fuori dall’Unione Europea, và ad applicarsi l’IVA (in auto liquidazione).

 

Sulle Fatture provenienti da un soggetto residente fuori dall’Unione Europea (es.: UK, Australia, ecc.)  và ad applicarsi l’IVA (in auto liquidazione).

Continuano a pervenire a questa Federazione quesiti sull’applicabilità dell’IVA sulle fatture ricevute da enti Certificatori residenti in UK.    Purtroppo la soluzione prospettata (e caldeggiata) dalla FIDEF alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, non ha ottenuto il risultato sperato:  

per l’Agenzia delle Entrate gli acquisti di  servizi, quali sono gli esami, da UK (UCLES)  sono da assoggettare ad IVA.                                                

L’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale - Settore Consulenza II DD,  con la  Consulenza Giuridica  n. 956-21/2021  non ha condiviso la posizione della nostra  Federazione sulla non applicabilità (autoliquidazione) dell’IVA sulle fatture che pervengono da UK .

Soluzione interpretativa prospettata dalla FIDEF,  non condivisa dall’Agenzia  

Si ritiene che per le suddette prestazioni di servizi, resi da operatori siti in Gran Bretagna a  soggetti stabiliti in Italia, vada ad applicarsi il meccanismo del Reverse Charge (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72). Conseguentemente sussiste l’obbligo di emettere l’autofattura, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Detta autofattura, in quanto proveniente da un Paese ex UE in cui vige l’esenzione VAT per il predetto servizio, indipendentemente se il fruitore risiede in Gran Bretagna o nell’UE, l’autofattura va emessa con l’indicazione” "prestazioni educative e didattiche - esente IVA”. Per detto titolo di esenzione  non và applicata l’Iva 


Qui seguito la sintesi della risposta alla FIDEF, da parte della Direzione Generale sull’Entrate
“” Omissis ……  Dalla lettura della norma consegue che per le operazioni oggetto del quesito, non potendosi considerare esenti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto IVA, l'Istante, pur  avendo optato per l'esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis, deve osservare gli ordinari obblighi IVA. .......

Trattandosi di un'operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall'Unione Europea,  la scuola che riceve la fattura, è tenuta ad adempiere al pagamento l'imposta con l'autofatturazione dell'operazione,  secondo il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del Decreto IVA, nonché ad adempiere agli obblighi conseguenti previsti dall'articolo 21 e seguenti dello stesso Decreto IVA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d) del Decreto IVA, per le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore stabilito fuori dall'Unione  Europea, la fattura è emessa dal committente entro il giorno 15 del mese successivo a  quello di effettuazione dell'operazione (inteso come il momento in cui l'operazione è  ultimata ovvero, se antecedente, nel momento in cui è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo). ..... omissis…..””

 Gli associati possono chiedere copia della “Consulenza Giuridica “di cui trattasi, inviando e mail a   segreteriafidef@gmail.com

www.fidef.it