Corsi individuali, laboratori e la formazione per i dipendenti dell'azienda, possibili col nuovo DPCM (cfr. DPCM del 2.3.2021 capo III - Art 25)
Corsi individuali, laboratori e formazione per i dipendenti dell'azienda, sono possibili col nuovo DPCM (cfr. DPCM del 2.3.2021 capo III - Art 25)
Come dal Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 52 del2-3-2021 per quanto interessa alle nostre attivia, si evidenzia quanto segue
I corsi privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, mentre si ritiene possibile, nelle Regioni o Citta dove non sono previste misure più rigorose o derogate da decreti integrativi di poter effettuare
Corso individuali in presenza che nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
Corso di formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.
Restano ferme le condizioni essenziali del rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico
delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, nonché il rispetto dei “protocolli Covid” nei luoghi di lavoro.
Le disposizioni sopra riportate si applicano non solo alle zone gialle ma anche a quelle arancione (art 34) e rossa (art.39), sempre se non derogate da Ordinanze regionali più restrittive.
Si evidenzia dal
Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 52 del2-3-2021
Art. 25. del richiamato DPCM
Corsi di formazione - comma 7
Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
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