Facendo seguito alle richieste di chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione Iva sui corrispettivi percepiti per Corsi o per Esami, si rappresenta quanto segue.
Le operazioni esenti in base all’art. 10 del DPR n. 633/1972, comma n. 20, sono previsti per le prestazioni educative e didattiche di ogni genere, comprese quelle legate alla formazione e all’aggiornamento professionale. Bisogna pertanto far riferimento a quanto previsto dal comma 20, il quale recita : “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.”
Il predetto art. 10
riprende quando previsto dall’art. 132 Direttiva CE n. 112 del 2006, che ha
introdotto l’esenzione IVA sulle prestazioni didattiche, se sussistono i due requisiti per
l’applicazione dell’agevolazione:
a) le prestazioni devono essere di natura
educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi
compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti, enti o
scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Una delle criticità per
capire quando le operazioni sono
esenti IVA ai sensi dell’art.10, riguarda la condizione necessaria, qual è il
riconoscimento della natura didattica delle prestazioni. Alcuni
chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 22/E/2008, che specifica i requisiti occorrenti
sia per le scuole paritarie e non, così come per gli Organismi privati ed
enti che si occupano di attività formative negli ambiti individuati dal MIUR.
Nel caso di prestazioni educative, didattiche e di formazione approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università), il finanziamento dello stesso già presuppone un riconoscimento del carattere formativo delle prestazioni erogate. Si parla, in tal caso, di riconoscimento per atto concludente, sufficiente per considerare esenti IVA art. 10 le operazioni fatturate, ma solo per le attività approvate e finanziate dall’ente pubblico.
Negli altri casi il riconoscimento e dato dall’Agenzia delle Entrate, che è ancorata al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione.
E’
da evidenziare che, oltre ai corrispettivi per l’erogazioni corsuali, potranno usufruire
dell’esenzione IVA, anche per la erogazione di solo esami, pur se non sono accessori
ai corsi predetti, come si evidenzia dall’esito dalla Consulenza Giuridica richiesta
dalla FIDEF al competente Direzione
Centrale Roma Coordinamento Normativo
dell’Agenzia delle Entrate, “Consulenza Giuridica 954- 13/20172 “ Associazione/Ordine
FIDEF che evidenzia” ….. omissis.... Conseguentemente,
qualora gli organismi privati, rappresentati da dalla Federazione istante (mdr FIDEF)
abbiano ottenuto il riconoscimento, si ritiene
che l’esenzione IVA si renderà applicabile anche agli esami, a prescindere
dalla circostanza che tai esami siano erogati dallo stesso soggettop che abbia
reso il relativo corso e/o attività didattica”
L’Ufficio Studi della Federazione ed il presidente della Federazione è a disposizione degli Associati e dei loro Consulenti, per ogni approfondimento o chiarimento al riguardo, oltre a fornire il supporto necessario per l’ottenimento del riconoscimento di esenzione.
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