Passa ai contenuti principali

Organizzazione degli Uffici di Segreteria Scuola



 Facendo seguito alle richieste pervenute, si indicano qui di seguito  le modalità organizzative, secondo le necessità,  inerpretazione ed elabrazione delle norme, elaborate della ns Federazione.

UFFICI DI SEGRETERIA
Le attività di funzionamento degli Uffici di Segreteria si svolgeranno in modalità agile ed in presenza, per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento del servizio.
Tutto il personale per l'accesso nei locali dovrà essere fornito di dispositivi di protezione personale.
Tutti gli accessi del personale docente potranno avvenire solo in relazione a quanto disciplinato ad eventuali esigenze didattiche o di servizio. E’ fatto assoluto divieto consentire l’accesso a terzi non autorizzati. Tutti gli interessati che avranno necessità di accedere nella scuola dovranno farne preventiva richiesta e dovranno essere all’uopo autorizzati.
Non verrà consentito l’accesso a nessun soggetto privo di dispositivi personali di protezione. Tutti gli accessi dovranno essere opportunamente regolamentati e contingentati in relazione agli spazi disponibili, evitando possibili forme di assembramento, ciò in relazione a quanto disposto dalle autorità competenti.
A far data da lunedì 4 maggio 2020 e fino a diversa disposizione gli Uffici di Segreteria saranno aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì con un ridotto numero di personale in presenza, il rimanente personale lavorerà da remoto.
Al fine di evitare l’assembramento di persone all’interno dell’Istituto, il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Segreteria è limitato ai soli casi di esigenze urgenti ed indifferibili e si effettua solo su prenotazione, con almeno 24 ore di anticipo, scrivendo alla mail istituzionale della scuola
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI. Si deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle attrezzature da lavoro
La periodicità della sanificazione va definita valutando il rischio connesso all’espletamento dell’attività svolta e si  dovrà mettere a disposizione di dipendenti prodotti detergenti per l’igienizzazione degli strumenti di lavoro, nonché per l’igiene personale. Dispenser messi a disposizione dovranno essere adeguatamente segnalati.
Temperatura corporea – occorre incaricare  un soggetto preposto all’utilizzo del termoscanner, che dovrà obbligatoriamente essere munito di mascherina, guanti e occhiali di sicurezza.
Occorre vigilare  che i propri dipendenti e collaboratori adottino le procedure di sicurezza previste.
La  pulizia e sanificazione dei locali  devono  essere certificate o risultare da apposito registro, nel quale dovrà essere indicato quanto svolto.

www.fidef.it

PS: Quanto sopra  in considerazione delle attività indifferibili da rendere in presenza quali conegne di certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea e di plichi, verifica dell'integrità delle strutture e dei dispositivi elettronici, supporto ad attività di telelavoro e per ogni altra attività urgente ed indifferibile  che non può essere resa in modaità di televavro  o in smart working.

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63