COVID-19 – Interventi di Cassa integrazione – Impunemente si parla, anche, di “Nulla Osta”. Le OOSS non possono richiedere alcun obbligo alle Aziende e/o ai Lavoratori .
ATTENZIONE
Cari Colleghi,
riteniamo
doveroso evidenziare che alcune organizzazioni - Sindacali e Datoriali (sic!),
per il previsto ’Accordo Sindacale”,
necessario per richiedere l’intervento
del Fondo FIS (e non per la CIGD), lo condizionano all’iscrizione al sindacato dei
lavoratori interessati.
Così
come impunemente ed erroneamente parlano di “NullaOsta, “ cosa non prevista da nessuna norma, indirizzato – evidentemente - a fare cassa, cosa che mortifica il mondo sindacale.
Si vorrebbe altresì comprendere la "razio" della norma che prevede l'Accordo Sindacale, quanto trattasi di accadimenti imposti dalla Legge.
Si ritiene opportuno, pertanto, di dover sintetizzare la norma:
Si vorrebbe altresì comprendere la "razio" della norma che prevede l'Accordo Sindacale, quanto trattasi di accadimenti imposti dalla Legge.
Si ritiene opportuno, pertanto, di dover sintetizzare la norma:
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le
Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, che occupano fino a 5 dipendenti per i
quali trova applicazione la tutele prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di sospensione o riduzione di orario. La CIGD, per l’emergenza COVID-19,
viene riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino
ad un massimo di 9 settimane ( è prevista da un prossimo decreto una maggior
durata).
FIS (fondi di solidarietà)
Per i
datori di lavoro che occupano più di
5 dipendenti, l’accesso a tale ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un accordo,
anche in via telematica, con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020
e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA e della FIS
(fondi di solidarietà)
La
prestazione, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale. Per il 2020 la misura massima mensile della
prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella
disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o
inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a
2.159,48 euro (circ. INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Lavoratori subordinati
compresi i dirigenti e l'apprendistato professionalizzante per aziende con più
di 5 dipendenti a tempo pieno (o equivalente).
La
scrivente Federazione, così come le OOSS dei lavoratori CIU e CONFAL SCUOLA,
nel precisare quanto sopra, rappresentano che mai nessun obbligo e da essi richiesto.
Si evidenzia qui di seguito sintesi del parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro.
Si evidenzia qui di seguito sintesi del parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro.