Passa ai contenuti principali

COVID-19 – Interventi di Cassa integrazione – Impunemente si parla, anche, di “Nulla Osta”. Le OOSS non possono richiedere alcun obbligo alle Aziende e/o ai Lavoratori .


ATTENZIONE
Cari Colleghi,
     riteniamo doveroso evidenziare che alcune organizzazioni  - Sindacali e Datoriali (sic!), per il previsto  ’Accordo Sindacale”, necessario per  richiedere l’intervento del Fondo FIS (e non per la CIGD),  lo condizionano  all’iscrizione al sindacato dei lavoratori interessati.
      Così come  impunemente ed erroneamente  parlano di “NullaOsta,  “ cosa non prevista  da nessuna norma, indirizzato – evidentemente - a fare cassa, cosa  che mortifica il mondo sindacale.
     Si vorrebbe altresì comprendere  la "razio" della norma che prevede l'Accordo Sindacale, quanto trattasi di accadimenti imposti dalla Legge.
         Si ritiene opportuno, pertanto,  di dover  sintetizzare la norma:

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, che occupano fino a 5 dipendenti per i quali trova applicazione la tutele prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. La CIGD, per l’emergenza COVID-19, viene riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino ad un massimo di 9 settimane ( è prevista da un prossimo decreto una maggior durata).
FIS  (fondi di solidarietà)
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, l’accesso a tale ammortizzatore è subordinato alla conclusione di un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE  DELLA  CIG IN DEROGA  e della FIS (fondi di solidarietà)
La prestazione, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circ. INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Lavoratori subordinati compresi i dirigenti e l'apprendistato professionalizzante per aziende con più di 5 dipendenti a tempo pieno (o equivalente).
La scrivente Federazione, così come le OOSS dei lavoratori CIU e CONFAL SCUOLA, nel precisare quanto sopra, rappresentano  che mai nessun obbligo e da essi richiesto.

Si evidenzia qui di seguito sintesi del parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro.

Il datore di lavoro che richiede l’accesso alla Cassa integrazione ha l’obbligo, quando previsto dalla legge, di informare i sindacati e di partecipare all’esame congiunto, se richiesto nei termini. Null’altro. In particolare, non è obbligato a raggiungere a tutti i costi un accordo e ha diritto alla concessione della misura anche con il verbale di mancato accordo.Lo dicono, e lo hanno sempre detto, la legge, la giurisprudenza, la prassi. Ciò che rileva non è l’approvazione dei sindacati a tutti i costi, ma che questi siano stati debitamente informati nei termini di legge e che l’esame congiunto si svolga in buona fede quando richiesto.La tutela dei lavoratori non passa dalla sottomissione a condizioni capestro.


Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63