Passa ai contenuti principali

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.


Corsi Esenti IVA  - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative  alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --  Registratore di Cassa - Fatturazione  - Quietanza di pagamento.

Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72.
Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007 che ha ribadito che: allterminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, il riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento.
E’opportuno consultare ex plurimis la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
Si evidenzia  che le prestazioni rese nell’ambito di tale attività non rientrano nell’art.22 D.P.R.633/1972,  relativo ai commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate.
Per tale motivo il documento giustificativo delle operazioni non può essere lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma esclusivamente la fattura, di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, emessa in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2019 con l’indicazione della natura dell’operazione - operazione esente. In tal senso deve essere intesa anche la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019, in tema di fatturazione elettronica con riferimento agli asili nido: “2.19. Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese?
Ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972 l’Organismo erogante il corso (ente gestore), che abbia data preventiva comunicazione, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 11 (oro da investimento), 18 (sanitarie) e 19 (ricovero e cura enti ospedalieri), fermo restando l’obbligo di fatturazione e registrazione di altre operazioni eventualmente effettuate.
Per quanto concerne l’obbligo di emettere la fattura se richiesta dal cliente, si precisa che tale documento, qualora sia relativo alle operazioni esenti, per cui è stata richiesta la dispensa dagli adempimenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che ha rilasciato il documento è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (circ.10 luglio 1979 n.19/363378).
La scelta dell’opzione, di cui all’articolo 36-bis, deve essere esercitata preventivamente nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente e ha effetto per almeno un triennio, fino a revoca. In base al D.P.R. 442/1997, la comunicazione non rileva ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta esclusivamente riflessi ai fini sanzionatori: è sufficiente il comportamento concludente.
Come chiarito dalle Istruzioni relative alla Dichiarazione annuale IVA “la casella per l’opzione deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2018, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all’articolo 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso articolo 10.” In altri termini, l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione per il soggetto che applica la dispensa dagli adempimenti ex articolo 36-bis, comporta che non debba essere emesso alcun documento di certificazione dei corrispettivi, nemmeno scontrino o ricevuta fiscale (risoluzione 25/07/1985 n. 320230, risoluzione 11/10/1985 n. 344766, cir. 05/02/1993 n. 14/585101). La dispensa riguarda gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21.23 (registro fatture di vendita) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R. 633/1972 (cir. 10/07/1979 n. 19/363378).
La richiesta del giustificativo per il corrispettivo pagato, può essere soddisfatta con una quietanza di pagamento, che richiede l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (ris. 73/E/2009).
Per quanto concerne la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, co.1, D.Lgs. 127/2015, l’obbligo ricade sui soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all’art.22 D.P.R. 633/1972 e, quindi, non riguarda gli Organismii che erogano corsi che hanno ottenuto il riconoscimento dal MIUR o a seguito di ’ Interpello Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia altresì che anche per l’erogazione dei soli Esami di  Certificazione  da parte degli organismi che aderiscono alla FIDEF (cfr. Agenzia Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo Consulenza giuridica 954-13/2017 FIDEF) sono esenti da IVA, se erogati dagli Organismi che hanno ottenuto il riconsocimento di esenzione  e che riguardono la stessa materia dei corsi riconosciuti, e il realitivo trattamento contabile, segue quello presto per i predetti corsi.

A cura del Dipartimento Studi della FIDEF


www.fidef.it 

per approfondimenti contattare  segreteriafidef@gmail.com 

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio