Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.
Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 – Problematiche
relative alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.
Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole)
che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno
ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche
amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72.
Occorre evidenziare che
la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007 che
ha ribadito che: alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, …il riconoscimento deve, pertanto, riguardare
specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento.
E’opportuno
consultare ex plurimis la
circolare n. 22/E del 18.3.2008 della Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e
didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
Si evidenzia
che le prestazioni rese nell’ambito di tale attività non rientrano
nell’art.22 D.P.R.633/1972, relativo ai
commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate.
Per tale motivo il documento giustificativo delle
operazioni non può essere lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma esclusivamente
la fattura, di cui all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, emessa in formato
elettronico a partire dal 1° gennaio 2019 con l’indicazione della natura
dell’operazione - operazione esente. In tal senso deve essere intesa anche la
risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro con il
CNDCEC del 15 gennaio 2019, in tema di fatturazione elettronica con riferimento
agli asili nido: “2.19. Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della
fattura elettronica per le prestazioni rese?
Ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972 l’Organismo erogante il corso (ente gestore),
che abbia data preventiva comunicazione, è dispensato dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta
ai sensi dell’art. 10, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 11 (oro da
investimento), 18 (sanitarie) e 19 (ricovero e cura enti ospedalieri), fermo
restando l’obbligo di fatturazione e registrazione di altre operazioni
eventualmente effettuate.
Per quanto concerne l’obbligo di emettere la
fattura se richiesta dal cliente, si precisa che tale documento, qualora sia
relativo alle operazioni esenti, per cui è stata richiesta la dispensa dagli
adempimenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e,
conseguentemente, il soggetto che ha rilasciato il documento è dispensato dai
conseguenti adempimenti e formalità (circ.10 luglio 1979 n.19/363378).
La scelta dell’opzione, di cui all’articolo 36-bis,
deve essere esercitata preventivamente nella dichiarazione annuale relativa
all’anno precedente e ha effetto per almeno un triennio, fino a revoca. In base
al D.P.R. 442/1997, la comunicazione non rileva ai fini della validità
dell’opzione ma la sua omissione comporta esclusivamente riflessi ai fini
sanzionatori: è sufficiente il comportamento concludente.
Come chiarito dalle Istruzioni relative alla
Dichiarazione annuale IVA “la casella per l’opzione deve essere barrata dai
contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2018, della
dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle
operazioni esenti elencate all’articolo 10, fatta eccezione per quelle esenti
indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso articolo 10.” In altri termini,
l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione per il soggetto che
applica la dispensa dagli adempimenti ex
articolo 36-bis, comporta che non debba essere emesso alcun documento di
certificazione dei corrispettivi, nemmeno scontrino o ricevuta fiscale
(risoluzione 25/07/1985 n. 320230, risoluzione 11/10/1985 n. 344766, cir.
05/02/1993 n. 14/585101). La dispensa riguarda gli obblighi di fatturazione e
registrazione di cui agli articoli 21.23 (registro fatture di vendita) e 24 (registro
dei corrispettivi) del D.P.R. 633/1972 (cir. 10/07/1979 n. 19/363378).
La richiesta del giustificativo per il
corrispettivo pagato, può essere soddisfatta
con una quietanza di pagamento, che
richiede l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se di importo superiore
a 77,47 euro (ris. 73/E/2009).
Per quanto concerne la trasmissione telematica dei
corrispettivi di cui all’art. 2, co.1, D.Lgs. 127/2015, l’obbligo ricade
sui soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività
assimilate di cui all’art.22 D.P.R. 633/1972 e, quindi, non riguarda gli Organismii
che erogano corsi che hanno ottenuto il riconoscimento dal MIUR o a seguito di ’
Interpello Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia altresì che anche per l’erogazione dei soli Esami di Certificazione da parte degli organismi che aderiscono alla
FIDEF (cfr. Agenzia Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo “Consulenza
giuridica 954-13/2017 FIDEF) sono esenti da IVA, se erogati dagli Organismi
che hanno ottenuto il riconsocimento di esenzione e che riguardono la stessa materia dei corsi
riconosciuti, e il realitivo trattamento contabile, segue quello presto per i
predetti corsi.
A cura del Dipartimento Studi della FIDEF