Normativa fiscale sull'apposizione della marca da bollo sulle fatture, cartacee ed elettroniche:, campi di esclusione, obblighi e responsabilità solidale.
l
Normativa fiscale sull'apposizione della
marca da bollo sulle fatture, cartacee ed elettroniche:, campi di esclusione,
obblighi e responsabilità solidale.
Sulle fatture emesse senza
addebito IVA va apposta la marca da bollo del valore
di 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.), rappresentando un
tributo alternativo all’imposta sul valore aggiunto. Tale adempimento va
rispettato sia in caso di fatture cartacee che elettroniche, se l’importo
supera i 77,47 euro, altrimenti la marca da bollo non va applicata per nessuna
delle due tipologie.
Sulle fatture
cartacee la marca da bollo è costituita da un contrassegno telematico
acquistato dal tabaccaio, per le fatture elettroniche va
invece assolta in modo virtuale mediante versamento con modello F24 in maniera
cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro e non
oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.
La
marca da bollo si applica sulla copia originale della fattura
consegnata al cliente, mentre sulle altre copie va riportata la dicitura “imposta
di bollo assolta sull’originale”. Le copie conformi seguono le regole
previste per le fatture originali.
Nell’eventualità
che la fattura presenti sia importi soggetti che non soggetti ad IVA, la marca
da bollo va applicata solo se il totale degli importi non soggetti ad IVA
supera i 77,47 euro.
In
caso di importi superiori ai 77,47 euro, la marca da bollo va
applicata alle fatture riguardanti operazioni fuori campo IVA per mancanza del
presupposto soggettivo o oggettivo, o territoriale, escluse dalla base
imponibile IVA, esenti IVA, non imponibili perché effettuate in operazioni
assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi
internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8
lett. c) DPR 633/1972, p effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del
nuovo Regime dei Minimi e del Regime Forfettario.
La
marca da bollo non va invece mai applicata in caso di fatture,
note di credito e addebito e documenti similari che riguardino operazioni
soggette ad IVA, operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e
a cessioni intra-comunitarie di beni, nonché alle fatture soggette al reverse
charge.
Nel
caso in cui la marca da bollo sulla fattura sia dovuta ma non venga applicata,
per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative
(di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della
maggiore imposta evasa, per ogni singola fattura considerata
irregolare) vige l’obbligo solidale chi emette la fattura e chi la riceve.
Chi riceve la fattura senza marca da bollo, qualora sia invece dovuta, può
presentarla entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate, pagando la sola imposta
senza sanzioni e divenendo esente da responsabilità solidale.
Solo nel caso in cui il costo della marca
da bollo gravi sul cliente l’importo deve essere indicato in fattura tra le
operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA. Nel caso in cui il costo
della marca da bollo possa essere considerata accessoria al costo principale,
questa può essere portata in deduzione o in detrazione ai fini IRPEF