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Obbligo dello “split payment” per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici,obbligati, a trattenere l’IVA sulle fatture ricevute, nell’effettuae ii pagamento.

Obbligo dello “split payment”

per cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici,obbligati, a trattenere l’IVA sulle fatture ricevute, nell’effettuarne ii pagamento.

Lo split payment è un meccanismo antifrode, la cui concreta applicabilità è correlata all’obbligo di esposizione dell’IVA in fattura, in base alle regole previste dal  dal D.P.R. 633/73
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto un nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. In data 30 gennaio 2015 è stato firmato il Decreto MEF del 23 gennaio 2015, con cui viene data attuazione a tali disposizioni.
In particolare, il nuovo art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali sia in qualità di enti commerciali. Eccezione espressa nella legge si ha nel caso di compensi per prestazioni di servizi in cui l'ente pubblico, in qualità di sostituto d'imposta, effettua ritenute alla fonte.
Come funziona?
I destinatari delle prestazioni (gli enti pubblici) sono obbligati, a trattenere l’IVA  afferente la fattura ricevuta  ed applicata secondo le regole ordinarie di cui all’art. 18 del decreto IVA (che prevede l’esercizio obbligatorio della rivalsa).
Lo split payment è un meccanismo antifrode la cui concreta applicabilità è condizionata all’esposizione dell’IVA in fattura in base alle regole ordinarie.
I destinatari delle prestazioni (gli enti pubblici) sono obbligati a trattenere l’IVA esposta in fattura secondo le regole ordinarie previoste dal D.P.R. 633/73 .
In buona sostanza l’ente debitore pagherà solo l’importo imponibile e le eventuali spese, ma non l’imposta sul valore aggiunto. Il tributo “trattenuto” nelle proprie casse dovrà essere versato  secondo le indicazioni di legge.

Quanto precede a fronte dei quesiti posti alla nostra Federazione da associati e dalle Scuole Statali  che usufruiscono di servizi di attività corsuali ed esami forniti da parte di Scuole private e da Enti di formazione..

Dott.ssa Marianna Baldini, commercialista

Ufficio Studi FIDEF 

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