Contratto di lavoro a “Monte Ore Annuo" (M.O.A) del CCNL FIDEF .- dalla Rivista di IPSOA - Pratica Lavoro News n. 39 del 2017
Il
contratto a “monte ore annuo" (M.O.A) può essere stipulato per procedere
ad assunzioni di personale docente, viene stabilito su base annua - per dodici
mesi, con una programmazione flessibile su base periodica, con l’indicazione
della fascia oraria di riferimento. Il numero delle ore è viene determinato per
il part-time a seconda della quota percentuale delle ore annue per il personale
full time, con un minimo di 486,00 ore ad un massimo di 1296,00 ore
Il
monte ore viene stabilito all’atto della assunzione, determinando in termini proporzionali rispetto al full-time,
dei corrispondenti orari convenzionali mensili, settimanali e giornalieri
secondo il seguente schema:
-
orario
mensile convenzionale (M.O.M) = M.O.A./12
-
orario
settimanale convenzionale (M.O.S.) = M.O.M./4,33
-
orario
giornaliero convenzionale = M.O.M/22.
Ai
docenti con "monte ore" annuale competono, “nel rispetto principio
di parità di trattamento retributivo, gli istituti contrattuali indiretti, che vengono calcolati sulla base dell’orario convenzionale
(ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.).
La
programmazione dell’orario avverrà di norma su base mensile, salvo diverse
esigenze didattiche-gestionali, con un minino di ore giornaliere da o a un
massimo di 7,50 e di 32 ore settimanali.
Le
ore eccedenti a quelle stabilite nel contratto part-time, fino al
raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno, non sono soggette a
maggiorazioni.
Le
ore che superano il normale orario di lavoro previsto per il tempo pieno, sono
considerate lavoro straordinario e pagate con a maggiorazione prevista. La fascia
oraria stabilita può, comunque, essere variata successivamente in fase di
esecuzione del contratto
È
ammesso il periodo di prova nei limiti previsti per il tempo pieno.
Le
ore lavorate, anche per la sostituzione di personale assente, sono attribuite al
monte ore individuale, anche se non previste dalla programmazione flessibile.
La
retribuzione mensile da erogarsi è indipendente dalle ore effettive lavorate
nei singoli mesi, in quanto parametrata sull’orario convenzionale annuale, con la
conseguente omogeneità delle retribuzioni di tutti i mesi dell’anno.
Nel
caso di un minore orario effettivamente lavorato nell’anno solare, rispetto al monte
ore annuo pattuito, le ore residue potranno essere, fino a concorrenza,
richieste, senza nessuna maggiorazione retributiva, durante semestre successivo.
Potrà
essere variato l’orario di lavoro individuale, le variazioni saranno vincolanti
se comunicate di norma la settimana precedente e, comunque, in casi eccezionali
almeno 3 giorni lavorativi prima.
Nella
definizione annuale del time-table viene effettuata e definita l’assegnazione
dei corsi prioritariamente al personale docente con rapporto di lavoro a tempo
pieno e part-time su base settimanale e successivamente al personale con rapporto
di lavoro flessibile, anche tenuto conto della attuale disponibilità dei
docenti.
Per
quanto non espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, quanto normato per
il personale docente.