Passa ai contenuti principali

Contratto di lavoro a “Monte Ore Annuo" (M.O.A) del CCNL FIDEF .- dalla Rivista di IPSOA - Pratica Lavoro News n. 39 del 2017

Il contratto a “monte ore annuo" (M.O.A) può essere stipulato per procedere ad assunzioni di personale docente, viene stabilito su base annua - per dodici mesi, con una programmazione flessibile su base periodica, con l’indicazione della fascia oraria di riferimento. Il numero delle ore è viene determinato per il part-time a seconda della quota percentuale delle ore annue per il personale full time, con un minimo di 486,00 ore ad un massimo di 1296,00 ore
Il monte ore viene stabilito all’atto della assunzione, determinando  in termini proporzionali rispetto al full-time, dei corrispondenti orari convenzionali mensili, settimanali e giornalieri secondo il seguente schema:
-      orario mensile convenzionale (M.O.M) = M.O.A./12
-      orario settimanale convenzionale (M.O.S.) = M.O.M./4,33
-      orario giornaliero convenzionale = M.O.M/22.
Ai docenti con "monte ore" annuale competono, “nel rispetto principio di parità di trattamento retributivo, gli istituti contrattuali indiretti,  che vengono  calcolati sulla base dell’orario convenzionale (ferie, tredicesima, trattamento malattia, T.F.R., ecc.).
La programmazione dell’orario avverrà di norma su base mensile, salvo diverse esigenze didattiche-gestionali, con un minino di ore giornaliere da o a un massimo di 7,50 e di 32 ore settimanali.
Le ore eccedenti a quelle stabilite nel contratto part-time, fino al raggiungimento del normale orario di lavoro a tempo pieno, non sono soggette a maggiorazioni.
Le ore che superano il normale orario di lavoro previsto per il tempo pieno, sono considerate lavoro straordinario e pagate con a maggiorazione prevista. La fascia oraria stabilita può, comunque, essere variata successivamente in fase di esecuzione del contratto
È ammesso il periodo di prova nei limiti previsti per il tempo pieno.
Le ore lavorate, anche per la sostituzione di personale assente, sono attribuite al monte ore individuale, anche se non previste dalla programmazione flessibile.
La retribuzione mensile da erogarsi è indipendente dalle ore effettive lavorate nei singoli mesi, in quanto parametrata sull’orario convenzionale annuale, con la conseguente omogeneità delle retribuzioni di tutti i mesi dell’anno.
Nel caso di un minore orario effettivamente lavorato nell’anno solare, rispetto al monte ore annuo pattuito, le ore residue potranno essere, fino a concorrenza, richieste, senza nessuna maggiorazione retributiva,  durante  semestre successivo.
Potrà essere variato l’orario di lavoro individuale, le variazioni saranno vincolanti se comunicate di norma la settimana precedente e, comunque, in casi eccezionali almeno 3 giorni lavorativi prima.
Nella definizione annuale del time-table viene effettuata e definita l’assegnazione dei corsi prioritariamente al personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno e part-time su base settimanale e successivamente al personale con rapporto di lavoro flessibile, anche tenuto conto della attuale disponibilità dei docenti.

Per quanto non espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, quanto  normato per il personale docente.

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63