La norma di
riferimento (art. 26 D Lgs 151/15), riguardo all’efficacia delle dimissioni
è chiara nella parte in cui afferma: «… le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche […]». Il Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16
ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le
dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto si può considerare
risolto e il datore, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare
telematicamente Unilav.
La
disposizione non dà spazio a fatti o comportamenti concludenti che potrebbero
assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e
interrompere, comunque, il rapporto di lavoro.
Di
conseguenza il datore che riceve una comunicazione con le dimissioni, deve
spingere affinché il lavoratore esegua la procedura telematica e, se questi
rifiuta, procedere a un licenziamento.
Il modello
Unilav inoltrato dal datore di lavoro a seguito delle dimissioni del
lavoratore, non ha valore se il dipendente dimissionario non ha attivato la
procedura telematica sul sito del ministero del Lavoro.
A cura dell’Ufficio studi e documentazione
WWW.FIDEF.IT E
MAIL INFO@FIDEF.IT
Federazione
Italiana Enti e Scuole di Istruzione e Formazione