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Dal 12 marzo in vigore la nuova procedura per le dimissioni

da sabato 12 marzo, le dimissioni e le risoluzioni consensuali potranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica prevista dal Decreto 15 dicembre 2015.
La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi:
  • rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
  • durante il periodo di prova;
  • dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
  • lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la Direzione del Lavoro);
  • lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);
  • dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
  • lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
  • lavoratrice dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione (convalida presso la Direzione del Lavoro – Legge n. 7/1963);
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
  • rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
  • rapporti di collaborazione con partita IVA.
Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti, per eventuali dubbi, il seguente indirizzo email: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it


Altre informazioni e documenti utili sul nostro sito web

www.fidef.it

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