da sabato 12 marzo, le dimissioni e
le risoluzioni consensuali potranno essere presentate
esclusivamente attraverso la procedura telematica prevista dal Decreto 15 dicembre 2015.
La
procedura non è obbligatoria nei
seguenti casi:
- rapporti di lavoro
domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di
prova;
- dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di
gravidanza (convalida
presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i
primi 3 anni di vita del bambino (convalida
presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione
consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro,
Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di
arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del
Codice della Navigazione);
- lavoratrice dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno
successivo alla sua celebrazione (convalida presso la Direzione del Lavoro
– Legge n. 7/1963);
- rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione
in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione
con partita IVA.
Il Ministero del Lavoro
ha messo a disposizione degli utenti, per eventuali dubbi, il seguente
indirizzo email: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it
Altre informazioni e documenti utili sul
nostro sito web
www.fidef.it