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Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva

 Facendo seguito alle richiesta di alcuni associati si riporta quanto riportato sul sito dell'agenzia delle Entrate 

 

    Si evidenzia che al fine della mancata opzione    per beneficare dell'esonero , prevale il comportamento concludente.  I soggetti passivi d’imposta che effettuano le operazioni esenti elencate nell’articolo 10 del decreto Iva possono optare, ai sensi del successivo articolo 36-bis, per la dispensa dagli adempimenti connessi: alla fatturazione e alla registrazione. Tuttavia, devono essere comunque osservati gli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di Iva:

IL TESTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

I contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
  • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
  • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
  • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
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LA SEGRETREIA è HA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARMETO AL RIGUARDO.
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