Facendo seguito alle richiesta di alcuni associati si riporta quanto riportato sul sito dell'agenzia delle Entrate
Si evidenzia che al fine della mancata opzione per beneficare dell'esonero , prevale il comportamento concludente. I soggetti passivi d’imposta che effettuano le operazioni esenti elencate nell’articolo 10 del decreto Iva possono optare, ai sensi del successivo articolo 36-bis, per la dispensa dagli adempimenti connessi: alla fatturazione e alla registrazione. Tuttavia, devono essere comunque osservati gli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di Iva:
IL TESTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:
I contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
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LA SEGRETREIA è HA DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARMETO AL RIGUARDO.
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