Il lavoro stagionale offre diversi vantaggi per le aziende. In primo luogo, favorisce la flessibilità nell’impiego della forza lavoro, infatti, assumendo lavoratori temporanei solo quando si registra un fisiologico incremento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro si vede garantita una migliore gestione della manodopera, in funzione delle variazioni della domanda, con conseguente riduzione dei costi fissi.
Orbene, in questo caso specifico, il lavoro stagionale consente alle
aziende di affrontare il picco di lavoro senza sovraccaricare la forza lavoro
permanente.
L’ individuazione delle attività stagionali – Il
Contratto stagionale è un contratto a tempo determinato che può essere
utilizzato nelle attività stagionali senza
sottostare ai limiti da sempre previsti per il contratto a termine :
- non sono soggetti al limite dei 24
mesi previsti, in via generale, per i contratti a tempo determinato
“normali”;
- sono esenti dalla apposizione
di una condizione, atteso che la stessa stagionalità può definirsi
una causale;
- non sono soggetti al rispetto dello
“stop and go”;
- sono esenti dai limiti
quantitativi previsti dalla normativa sui contratti a tempo
determinato;
- sono esenti dal pagamento
del contributo addizionale e dallo 0,50% per ogni rinnovo (ma
tale disposizione si applica soltanto ai contratti regolamentati
dal D.P.R. n. 1525/1963);
- generano diritti di precedenza per
ulteriori attività stagionali per i lavoratori i quali, debbono esercitare
tali diritti entro i tre mesi successivi alla fine del contratto, o entro
il limite diverso stabilito dalla contrattazione collettiva;
- le proroghe, come nei contratti a tempo
determinato “normali”, sono sempre quattro in 24 mesi, ma tale
rigidità si allenta per il fatto che nel contratto stagionale non
sussiste, come detto pocanzi, lo “stacco” tra due rapporti a termine.
Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, le
attività "stagionali" per le quali si può utilizzare il
contratto stagionale sono di due tipi:
- quelle elencate nel DPR 1525
1963 ;
- e quelle specificate dai contratti
collettivi di settore sia a livello nazionale che a livello territoriale o
aziendale.
L’ interpretazione autentica del Collegato Lavoro - A ciò
ha posto rimedio il Collegato lavoro che, con una norma
di interpretazione autentica retroattiva, ha chiarito che «rientrano
nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far
fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali
dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».
La norma intende valorizzare la contrattazione collettiva, consentendole di
definire stagionali, oltre alle ipotesi previste dal Dpr del 1963, anche le
attività indispensabili a far fronte a intensificazioni produttive in
determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive
collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti
dall’impresa. È stata così garantita , e posta al riparo da interpretazioni
eccessivamente restrittive, la libertà della contrattazione collettiva di
individuare ipotesi di stagionalità aderenti alle specifiche realtà produttive.
La circolare ministeriale - In merito, da ultimo, è
intervenuto il Ministero del Lavoro. La circolare ministeriale n. 6 del 27.03.2025 ha
precisato che l’articolo 11 della Legge 203/2024 ha effetto retroattivo, e si
applica anche ai contratti collettivi già sottoscritti.
La circolare ha confermato poi che potranno intervenire i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’articolo
51 del Dlgs 81/2015.
La contrattazione collettiva - sempre secondo la circolare - dovrà chiarire
specificamente in quale modo, e in concreto, le caratteristiche contenute nella
nuova norma si ritrovino nelle singole attività definite come stagionali, non
limitandosi a meri richiami di carattere formale, anche per superare eventuali
questioni di conformità rispetto al diritto europeo (Direttiva 1999/70/Ce).
Tenuto conto che il contratto a termine stagionale è privo di vincoli quanto a
durata massima e numero dei rinnovi, l’unica misura prospettata al livello
europeo, volta a evitarne l’uso improprio, sono le ragioni obbiettive, che la
contrattazione collettiva dovrà individuare in maniera puntuale e concreta.