LUGLIO 2023
La sorveglianza sanitaria è definita
all’art. 2 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 81/08 come l’insieme degli accertamenti medici
svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Le recenti modifiche al Testo Unico
sulla Sicurezza hanno rivisto anche alcuni aspetti legati a questo tema,
vediamo di approfondire il tema capendo cosa prevede la legislazione vigente.
La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro
- nei casi in cui la valutazione dei rischi lo
preveda
- su richiesta da parte del lavoratore qualora la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
QUALI SONO I CASI PREVISTI DALLA
NORMATIVA VIGENTE?
Ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del
D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in
presenza dei seguenti rischi:
- videoterminalisti;
- movimentazione manuale di
carichi;
- rischio rumore;
- rischio vibrazioni;
- rischio campi elettromagnetici;
- rischio radiazioni ottiche;
- rischio
agenti chimici;
- rischio
agenti cancerogeni e mutageni;
- rischio
amianto;
- rischio
agenti biologici;
- lavoro
notturno;
e in presenza di queste tipologie di
lavoratori:
- lavoratori disabili;
- lavoratrici in gravidanza.
IN QUALI CASI È LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO A RICHIEDERE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Spetta al Datore di Lavoro valutare tutti i rischi con
la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico
Competente.
Se dalla valutazione emerge la necessità
di integrare la sorveglianza sanitaria, questo significa che il Medico Competente dovrà
sottoporre i lavoratori ad ulteriori accertamenti oltre a
quelli già resi obbligatori dalla normativa vigente.
I casi che più frequentemente si
potrebbero verificare sono i seguenti:
- lavori elettrici: la norma CEI 11-27 che
costituisce il riferimento normativo per l’effettuazione in sicurezza dei
lavori elettrici, prevede che il datore di lavoro verifichi l’idoneità
psico-fisica del lavoratore in relazione alle attività assegnate
- lavori in
ambienti molto freddi o molto caldi: in tali contesti i lavoratori
cardiopatici possono essere soggetti a malori anche gravi
- lavori in
quota: per i quali i lavoratori soggetti ad esempio a vertigini non sono
da ritenersi idonei
CHI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria è programmata
ed effettuata dal medico competente, attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
COSA COMPRENDE LA SORVEGLIANZA
SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria comprende le
seguenti fasi:
- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- visita
medica su richiesta del lavoratore;
- visita
medica in occasione del cambio della mansione;
- visita
medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita
medica precedente alla ripresa del lavoro.
QUALI SONO I GIUDIZI PREVISTI?
Sono quattro i giudizi che il medico
competente può esprimere sulla base degli esiti delle visite mediche di sorveglianza sanitaria:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità
temporanea;
- inidoneità
permanente.
Nel caso in cui un lavoratore provenga
da una precedente attività lavorativa, il medico competente attuale, in
occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva
in fase preassuntiva, chiede al lavoratore copia della
cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione
del precedente rapporto di lavoro. Il giudizio di idoneità sarà
quindi formulato anche sulla base dei contenuti di tale cartella oltre che in
funzione dei risultati degli accertamenti sanitari previsti per il nuovo
lavoro.
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