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SORVEGLIANZA SANITARIA-D.Lgs. 81/08 sicurezza dei lavoratori dei Corsi di istruzione

 LUGLIO 2023

La sorveglianza sanitaria è definita all’art. 2 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 81/08 come l’insieme degli accertamenti medici svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Le recenti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza hanno rivisto anche alcuni aspetti legati a questo tema, vediamo di approfondire il tema capendo cosa prevede la legislazione vigente.

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • nei casi in cui la valutazione dei rischi lo preveda
  • su richiesta da parte del lavoratore qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

QUALI SONO I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?

Ai sensi del comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza dei seguenti rischi:

e in presenza di queste tipologie di lavoratori:

  • lavoratori disabili;
  • lavoratrici in gravidanza.

IN QUALI CASI È LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO A RICHIEDERE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Spetta al Datore di Lavoro valutare tutti i rischi con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente.

Se dalla valutazione emerge la necessità di integrare la sorveglianza sanitaria, questo significa che il Medico Competente dovrà sottoporre i lavoratori ad ulteriori accertamenti oltre a quelli già resi obbligatori dalla normativa vigente.

I casi che più frequentemente si potrebbero verificare sono i seguenti:

  • lavori elettrici: la norma CEI 11-27 che costituisce il riferimento normativo per l’effettuazione in sicurezza dei lavori elettrici, prevede che il datore di lavoro verifichi l’idoneità psico-fisica del lavoratore in relazione alle attività assegnate
  • lavori in ambienti molto freddi o molto caldi: in tali contesti i lavoratori cardiopatici possono essere soggetti a malori anche gravi
  • lavori in quota: per i quali i lavoratori soggetti ad esempio a vertigini non sono da ritenersi idonei

CHI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria è programmata ed effettuata dal medico competente, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

COSA COMPRENDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria comprende le seguenti fasi:

  • visita medica preventiva;
  • visita medica periodica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro.

QUALI SONO I GIUDIZI PREVISTI?

Sono quattro i giudizi che il medico competente può esprimere sulla base degli esiti delle visite mediche di sorveglianza sanitaria:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Nel caso in cui un lavoratore provenga da una precedente attività lavorativa, il medico competente attuale, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, chiede al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro. Il giudizio di idoneità sarà quindi formulato anche sulla base dei contenuti di tale cartella oltre che in funzione dei risultati degli accertamenti sanitari previsti per il nuovo lavoro.

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Federazione Italiana
Enti e Scuole di Istruzione e Formazione

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