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   L'articolo 1 bis,
  comma 7, della legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del decreto legge
  5 dicembre 2005, n. 250, ha abrogato l'articolo 352 del decreto legislativo
  16 aprile 1994, n. 297 privando l'Amministrazione scolastica della competenza
  ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle
  scuole meramente private. 
  Tale abrogazione ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'I.V.A. delle
  prestazioni didattiche in quanto l'articolo 10, n. 20, del D.P.R. 26 ottobre
  1972, n. 633 consente tale regime fiscale alle scuole
  "riconosciute" da pubbliche amministrazioni. Della questione si
  sono occupati anche l'Autorità per la concorrenza sul mercato e la
  Commissione europea chiedendo chiarimenti in ordine ai profili di disparità
  di trattamento fiscale, pur in presenza di sostanziale identità di attività
  svolta, che si producono tra soggetti in possesso del provvedimento di
  "presa d'atto" e quelli che non possono averla a seguito del nuovo
  quadro normativo introdotto dalla legge 27/2006. La questione rientra nelle
  competenze del Ministero dell'economia e delle finanze essendo le
  problematiche fiscali estranee al quadro di attribuzioni di questo Ministero
  che viene peraltro ad essere indirettamente coinvolto in quanto ritenuto
  depositario delle competenze tecniche necessarie per valutare la natura
  educativa e di istruzione delle attività svolte dai soggetti interessati. 
  In spirito di collaborazione interministeriale, pur nel ribadire l'estraneità
  delle questioni fiscali al proprio ambito di competenza, questo Ministero ha
  stabilito interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate cui la presente è
  diretta per conoscenza, proponendo soluzioni operative al delicato problema
  apertosi. Tali soluzioni sono state, almeno in parte, condivise e la presente
  circolare fornisce indicazioni sugli adempimenti che il Ministero della
  pubblica istruzione, attraverso i propri organi periferici, può svolgere per
  consentire un "riposizionamento" dell'azione dell'Amministrazione
  statale in materia di esenzione dall'I.V.A. delle prestazioni didattiche in
  conseguenza del venir meno di ogni possibilità di riconoscimenti formali. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
  Prima di fornire istruzioni procedurali si ritiene necessario circoscrivere
  l'ambito dei, pur limitati, adempimenti che il Ministero della PI fpuò svolgere
  sulla materia senza esorbitare dai propri compiti istituzionali. 
  La questione non riguarda né i soggetti nei cui confronti sia stato emesso
  decreto attributivo della parità scolastica né quelli che, all'esito
  dell'entrata in vigore dello specifico regolamento previsto dalla legge n.
  27/2006, saranno iscritti negli appositi elenchi regionali. In tali ipotesi
  infatti il problema non si pone in quanto esistendo un provvedimento di
  formale riconoscimento si versa in fattispecie rispetto alle quali la legge
  27/2006 non ha alcuna incidenza. Il campo nel quale sono chiamate ad operare
  le SS.LL. è costituito esclusivamente da quelle ipotesi nelle quali vi sia un
  soggetto che eserciti, al di fuori di ogni riconoscimento, il diritto
  costituzionale di libertà di insegnamento sancito dall'articolo 33 della
  Costituzione. 
  Peraltro il D.P.R. 633/'72 fa riferimento a "riconoscimenti" di
  "pubbliche amministrazioni" non conferendo quindi al Ministero della PI alcuna competenza esclusiva nella gestione della materia. Ne deriva
  la limitazione del campo di attività delle SS.LL. ai casi in cui si tratta di
  soggetti che esercitano attività rispetto alle quali sia ravvisabile una
  competenza tecnica dell'Amministrazione scolastica in quanto riconducibile a
  prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti negli assetti
  ordinamentali propri dell'istruzione (lingua, musica, istruzione
  professionale, ecc…) e non ascrivibili alla competenza di altre pubbliche
  amministrazioni (Università, Regioni, Ministero beni culturali, ecc…). 
  2. ADEMPIMENTI E PROCEDURE 
  Pur nella consapevolezza che, nell'ambito delle procedure fiscali,
  l'esenzione dall'I.V.A. non costituisce beneficio al quale si accede
  presentando apposita istanza, ma trova applicazione quando ricorrano i
  presupposti previsti dalla norma fiscale, è da escludere che la
  collaborazione interministeriale possa risolversi nell'instaurazione di un
  rapporto diretto fra i soggetti interessati e gli organi delMinistero.
  Ciò non solo creerebbe equivoci nell'opinione pubblica autorizzando a pensare
  che il Ministero della pubblica istruzione eserciti ancora una vigilanza
  sull'attività degli stessi e garantisca la qualità delle attività ma sarebbe
  del tutto ultronea rispetto al quadro normativo inserendo nel procedimento
  che porta il privato a fruire del regime fiscale di esenzione atti di
  un'Amministrazione totalmente priva di
  competenze istituzionali nel settore.    La collaborazione ministeriale può realizzarsi esclusivamente mediante
  l'esercizio di una competenza propria di questa Amministrazione che
  costituisca espressione delle conoscenze tecniche nella stessa
  istituzionalmente presenti. Pertanto, a richiesta delle Agenzie delle entrate
  competenti per territorio ed esclusivamente alle stesse, saranno rilasciati
  pareri tecnici relativi all'ascrivibilità dell'attività svolta dai soggetti
  di volta in volta interessati ad una delle categorie concettuali indicate
  nell'articolo 10, n. 20, del citato D.P.R. 633/'72, fermo restando quanto in
  precedenza ricordato nel paragrafo 1. Qualora la documentazione trasmessa
  dalle Agenzie non dovesse risultare sufficiente alla formulazione del parere
  tecnico sarà cura delle SS.LL. richiedere alle stesse di disporre un
  supplemento di istruttoria presso il soggetto privato interessato.  |