L’esenzione IVA delle scuole sportive è illegittima a
livello comunitario
È ormai consolidato il principio, emergente sul piano comunitario, in base
al quale l’esenzione dall’IVA prevista per le prestazioni didattiche non è
applicabile all’insegnamento specialistico. Dalla differente formulazione della
norma comunitaria rispetto a quella nazionale (laddove la prima richiama le
prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, mentre la seconda fa
riferimento alle prestazioni didattiche di ogni genere) si desume che
l’esenzione applicata in Italia dalle scuole sportive non è conforme alla
disciplina UE. La sentenza della Corte di Giustizia C-373/19 del 21 ottobre
2021, che ha escluso l’esenzione per l’insegnamento del nuoto, dopo che in
altro procedimento erano già stati ritenuti imponibili i corsi di surf e di vela
a favore degli studenti di scuole e università.
Si pone a forte rischio di censura
comunitaria il trattamento di esenzione da IVA che la normativa
italiana riconosce, in via generalizzata, alle prestazioni didattiche di
ogni genere e non solo, in particolare, a quelle di insegnamento
scolastico e universitario non aventi carattere specialistico.
L’esenzione italiana
dall’IVA per le prestazioni didattiche
L’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n.
633/1972 qualifica come esenti da IVA le prestazioni educative dell’infanzia
e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e da ONLUS
(rectius, enti del Terzo settore di natura non
commerciale con effetto dalla data prevista dall’art. 104, comma 2, D.Lgs. n.
117/2017).
Dal 1° gennaio 2020, per effetto dell’art.
32, comma 1, D.L. n. 124/2019, l’esenzione è esclusa per
l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento
delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
a cura della www.fidef.it
FEDERAZIONE ITALIANA ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE