Lavoro autonomo occasionale: nuovi obblighi - conversione del Decreto Fisco Lavoro - posti a carico del committentei per l’utilizzo di questa forma contrattuale
Comunicazione obbligatoria preventiva per il lavoro
autonomo occasionale
Una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale . al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.
Sintesi dei LIMITI della utilizzazione del contratto occasionale - L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:
- continuità;
- abitualità;
- professionalità;
- coordinazione con il committente.
Il lavoratore non è inoltre tenuto ad aprire una partita IVA per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Altra particolarità di tale istituto consiste nella gestione degli adempimenti contributivi e fiscali.
Contribuzione previdenziale - I lavoratori autonomi occasionali sono infatti obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps soltanto qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.
L’obbligo di iscrizione sussiste al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro. Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà valida per sempre.
Pertanto, gli importi inferiori a 5.000 euro percepiti nell’anno a
titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono esclusi dalla
contribuzione previdenziale.
Tale limite è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti. Infatti, i lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta.
L’onere contributivo è posto per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore di lavoro.
Annualmente l’Inps comunica le aliquote contributive da applicare al reddito percepito nell’anno.
I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e avvengono tramite il modello F24. La contribuzione, qualora dovuta, dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps – sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione – il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Imposizione fiscale - I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” ai sensi di quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, lett. l) del TUIR.
L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento.
Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (c.d. C.U.) nella quale dovrà riportare i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali, le trattenute fiscali effettuate e la contribuzione eventualmente dovuta e versata. La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Modello 770).