Decreto Semplificazioni: La portata innovativa del Codice unico dei contratti collettivi
Nella “ data science “, nel processo di ottimizzazione delle banche dati attraverso il dialogo inter-istituzionale e nella razionalizzazione delle informazioni mediante l’utilizzo di piattaforma digitale potrebbe essere rintracciato uno degli strumenti utili alla risoluzione di annose questioni risalenti all’entrata in vigore della Costituzione, come la questione dell' efficacia erga omnes e l’individuazione dei contratti collettivi applicabili a tutti i lavoratori e non solo agli iscritti alle associazioni stipulanti.
In sede di conversione del cd. Decreto
Semplificazioni ( DL. N. 76/2020
convertito dalla L. 120/2020 ) è stata introdotta
un’interessante norma passata in sordina senza che ne venisse sottolineata la
portata innovativa. La disposizione in questione è l’ art. 16 –
quater della L. 120/2020 istitutiva
del Codice alfanumerico unico per i contratti collettivi nazionali
di lavoro, la cui composizione, definita secondo criteri stabiliti dal
CNEL, d'intesa con INPS e Ministero del lavoro, consentirà di mettere a sistema
le informazioni sulla contrattazione collettiva.
Così facendo il Parlamento ha di fatto
recepito la sostanza di uno dei primi disegni di legge presentati dal Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il DDL S. 1332. La proposta di legge, risalente a circa un
anno fa, voleva porre proprio le basi di una cooperazione inter-istituzionale
tra le banche dati INPS e CNEL, per consentire la costituzione di un primo
nucleo dell’anagrafe comune dei contratti collettivi. Il proposito era quello
di creare una base dati contrattuale affidabile e rendere trasparente
l’effettiva applicazione dei contratti collettivi.
In applicazione del noto principio
costituzionale di libertà sindacale (art. 39), nel nostro ordinamento è
legittima la coesistenza di una molteplicità di CCNL riferiti ad uno stesso
settore. Nell’attuale contesto normativo, non è quindi possibile impedire a
un’associazione sindacale di autodefinirsi rappresentativa né tantomeno di
concludere un accordo nazionale nello stesso settore già coperto da altri
accordi di pari livello firmati da organizzazioni concorrenti. Dal canto loro,
i datori di lavoro privati non hanno l’obbligo di applicare nella propria
azienda un determinato contratto, né esistono regole – come per il settore
pubblico - che fissino una soglia di rappresentatività ai fini della
contrattazione collettiva nazionale. Da qui nasce un fenomeno, quello del
dumping sociale e contrattuale, basato sulla proliferazione di accordi
nazionali stipulati con il solo intento di ricercare condizioni di maggior
favore per il datore di lavoro, con condizioni peggiorative per i lavoratori (
cd. contratti pirata ).
La procedura prevede, dunque, che a
ciascun contratto collettivo, depositato presso l’archivio nazionale del CNEL ,
venga attribuito un codice alfanumerico unico per tutte le amministrazioni, da
utilizzare anche nelle varie trasmissioni che i datori di lavoro sono tenuti ad
effettuare mensilmente (COB ; UniEmens ecc. ecc. ). L’INPS potrà utilizzare
tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto
dei minimali contributivi, ottenendo dal CNEL la mappatura costantemente
aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il
codice permetterà di individuare anche dei parametri utili a identificare quale
o quali contratti collettivi di lavoro possono essere presi a riferimento
all’interno di un medesimo settore ai fini giudiziali, e costituire un
benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo
contrattuale e pratiche sleali, grazie all’abbinamento a ciascun contratto del
numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato sulla base del flusso di
comunicazioni UniEmens.
A regime sarà possibile ridisegnare
anche i settori produttivi e i rispettivi confini. In prospettiva, infatti, il
collegamento fra banche dati dovrà proseguire con l’associazione fra i codici
CNEL e i codici AtEco delle attività produttive alla sesta cifra. Questa
associazione permetterebbe di collegare i campi di applicazione di ciascun CCNL
ai relativi settori merceologici e produttive, mettendo in comunicazione
l’archivio CNEL con i registri statistici dell’ ISTAT riguardanti l’occupazione
e le retribuzioni.
Art. 16 - quater - “ Codice alfanumerico
unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro “
“ 1. Nelle comunicazioni obbligatorie
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44,
comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al
contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un codice
alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene
attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di
acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17
della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice e' definita
secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. “