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Decreto Semplificazioni: La portata innovativa del Codice unico dei contratti collettivi

 

Decreto Semplificazioni: La portata innovativa del Codice unico dei contratti collettivi

  1. Nella “ data science “, nel processo di ottimizzazione delle banche dati attraverso il dialogo inter-istituzionale e nella razionalizzazione delle informazioni mediante l’utilizzo di piattaforma digitale potrebbe essere rintracciato uno degli strumenti utili alla risoluzione di annose questioni risalenti all’entrata in vigore della Costituzione, come la questione dell' efficacia erga omnes e l’individuazione dei contratti collettivi applicabili a tutti i lavoratori e non solo agli iscritti alle associazioni stipulanti.

In sede di conversione del cd. Decreto Semplificazioni ( DL. N. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 ) è stata introdotta un’interessante norma passata in sordina senza che ne venisse sottolineata la portata innovativa. La disposizione in questione è l’ art. 16 – quater della L. 120/2020 istitutiva del Codice alfanumerico unico per i contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui composizione, definita secondo criteri stabiliti dal CNEL, d'intesa con INPS e Ministero del lavoro, consentirà di mettere a sistema le informazioni sulla contrattazione collettiva.

Così facendo il Parlamento ha di fatto recepito la sostanza di uno dei primi disegni di legge presentati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il DDL S. 1332. La proposta di legge, risalente a circa un anno fa, voleva porre proprio le basi di una cooperazione inter-istituzionale tra le banche dati INPS e CNEL, per consentire la costituzione di un primo nucleo dell’anagrafe comune dei contratti collettivi. Il proposito era quello di creare una base dati contrattuale affidabile e rendere trasparente l’effettiva applicazione dei contratti collettivi.

In applicazione del noto principio costituzionale di libertà sindacale (art. 39), nel nostro ordinamento è legittima la coesistenza di una molteplicità di CCNL riferiti ad uno stesso settore. Nell’attuale contesto normativo, non è quindi possibile impedire a un’associazione sindacale di autodefinirsi rappresentativa né tantomeno di concludere un accordo nazionale nello stesso settore già coperto da altri accordi di pari livello firmati da organizzazioni concorrenti. Dal canto loro, i datori di lavoro privati non hanno l’obbligo di applicare nella propria azienda un determinato contratto, né esistono regole – come per il settore pubblico - che fissino una soglia di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva nazionale. Da qui nasce un fenomeno, quello del dumping sociale e contrattuale, basato sulla proliferazione di accordi nazionali stipulati con il solo intento di ricercare condizioni di maggior favore per il datore di lavoro, con condizioni peggiorative per i lavoratori ( cd. contratti pirata ).

La procedura prevede, dunque, che a ciascun contratto collettivo, depositato presso l’archivio nazionale del CNEL , venga attribuito un codice alfanumerico unico per tutte le amministrazioni, da utilizzare anche nelle varie trasmissioni che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare mensilmente (COB ; UniEmens ecc. ecc. ). L’INPS potrà utilizzare tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto dei minimali contributivi, ottenendo dal CNEL la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il codice permetterà di individuare anche dei parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possono essere presi a riferimento all’interno di un medesimo settore ai fini giudiziali, e costituire un benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratiche sleali, grazie all’abbinamento a ciascun contratto del numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato sulla base del flusso di comunicazioni UniEmens.

A regime sarà possibile ridisegnare anche i settori produttivi e i rispettivi confini. In prospettiva, infatti, il collegamento fra banche dati dovrà proseguire con l’associazione fra i codici CNEL e i codici AtEco delle attività produttive alla sesta cifra. Questa associazione permetterebbe di collegare i campi di applicazione di ciascun CCNL ai relativi settori merceologici e produttive, mettendo in comunicazione l’archivio CNEL con i registri statistici dell’ ISTAT riguardanti l’occupazione e le retribuzioni.

Art. 16 - quater - “ Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro “ 

“ 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. “

 a cura della  www.fidef.it

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