Passa ai contenuti principali

Contratto Co.co.co. per Docenti e non docenti: giorni utili per le detrazioni fiscali

  • In considerazione della contrattualistica prevista dal CCNL FIDEF afferente il rapporto con i docenti dei corsi,  riteniamo utile evidenziale come effettuare il calcolo dei giorni spettanti ai fini delle detrazioni fiscali per lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
    La risposta n. 295 del 22 luglio 2019 dell’agenzia delle Entrate analizza la disciplina delle detrazioni per lavoro dipendente e redditi assimilati, la quale stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
    Contratto Co.co.co.: giorni utili per le detrazioni fiscali
    Il dubbio è se per il calcolo dei giorni occorre guardare all'intero periodo in cui vige il contratto – che comprende anche le giornate di sospensione – o solo ai giorni effettivamente lavorati all'interno del periodo.
    In merito all’individuazione del periodo di lavoro dipendente occorre fare riferimento alla circolare agenziale n. 15/2007, la quale ha chiarito che i giorni per i quali spetta la detrazione fiscale coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Questi sono comprensivi delle festività, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
    In conclusione, la detrazione per reddito di lavoro dipendente spetta per i giorni di durata dell'effettivo rapporto di collaborazione che da diritto alla retribuzione.
    Cfr:
    AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE n. 15 del 16 marzo 2007
a cira della FIDEF   -    www.fidef.it

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63