Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie
In
merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni.
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le
prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di
ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”.
Tale
disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al
verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo,
stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di
natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa
l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni.
Con riferimento al requisito soggettivo, con Risoluzione Ministeriale n. 53 del 15 marzo 2007 è
stato ribadito che: - alla terminologia
usata dalla norma “istituti o
scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in
relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato
di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di
esenzione; - l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di
istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da
un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica; - il riconoscimento deve, pertanto, riguardare
specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende
realizzare
A tal proposito è opportuno consultare ex plurimis la circolare
N. 22/E del 18 marzo 2008 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla
“Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo
10, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
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