Passa ai contenuti principali

Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie

In merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni.

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”. 
Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
 a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; 
 b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 
Con riferimento al requisito soggettivo, con Risoluzione Ministeriale  n. 53 del 15 marzo 2007 è stato ribadito che: - alla terminologia usata dalla normaistituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione; - l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica; - il riconoscimento deve,  pertanto, riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare
A tal proposito è opportuno consultare ex plurimis la circolare N. 22/E  del  18 marzo 2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Altre notizie ed approfondimenti sul sito web della Federazione


www.fidef.it   e mail info@fidef.it  tel-fax  0817312678 

Post popolari in questo blog

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana E...

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a...
FATTURAZIONE ELETTRONICA per  le scuole che operano in esenzione IVA  f acendo seguito alle richieste di chiarimenti, si evidenzia quanto segue: la presente risposta e scaricabile anche dal sito web  www.fidef.it  i Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, se richiesta , va emessa esclusivamente la fattura elettronica ,  utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato XML.   Per le Scuole   ed   Enti   che operano in esenzione IVA è ’ opportuno premettere che le prestazioni   previste dall’art. 10 c.20 del D.P.R. 633/72   (corsi di lingue,   formazione professionale, ecc.) rese da Istituti e Scuole i cui corsi sono riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni (MIUR, Centro Scolastico Regionale, Agenzia Entrate, Regioni, ecc.),   sono esenti da IVA (1). Pertanto per le predette operazioni  le Scuole possono optare, ai sensi dell’art. 36 - ...