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Esenzione dall'Iva delle prestazioni educative e didattiche – Art 10 comma 20 D.P.R. 633/72 - Modalità e condizioni necessarie

In merito al quesito posto, si formulano le seguenti considerazioni.

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”. 
Tale disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
 a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; 
 b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 
Con riferimento al requisito soggettivo, con Risoluzione Ministeriale  n. 53 del 15 marzo 2007 è stato ribadito che: - alla terminologia usata dalla normaistituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione; - l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica; - il riconoscimento deve,  pertanto, riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare
A tal proposito è opportuno consultare ex plurimis la circolare N. 22/E  del  18 marzo 2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

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