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Collaborazioni coordinate e continuative - SCHEDA

Collaborazioni coordinate e continuative

La collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro caratterizzato dall'obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, in assenza di subordinazione.

Co.co.co. - Che cosa sono?

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono quei rapporti di lavoro nei quali il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. 

Campo di applicazione

Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. che per essere considerate "genuine" non devono presentare congiuntamente i tre parametri indici della subordinazione: prestazioni esclusivamente personali, prestazioni continuative, etero-organizzazione.

Instaurazione e svolgimento del rapporto

Il contratto di collaborazione è un contratto il cui contenuto, nei limiti di legge, può essere liberamente disciplinato dalle parti.

Co.co.co. - Quali obblighi contributivi e assicurativi sono previsti?

I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata INPS e sono, altresì, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l'intero l'obbligo del versamento.

Iscrizione INPS

I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata. La presentazione delle domande d'iscrizione deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il sito internet dell'INPS; contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN; intermediari dell'INPS, attraverso i consueti servizi telematici (INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n. 72/2011 e n. 110/2011).

Assicurazione INAIL

I collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività protette ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 devono essere assicurati all'INAIL. Le uniche particolarità riguardano la determinazione della base imponibile del premio e il versamento dello stesso.

Co.co.co. - Quali prestazioni sono previste?

I co.co.co. hanno diritto a percepire: l'indennità di maternità e paternità; l'indennità per congedo parentale; l'assegno per il nucleo familiare; l'indennità per malattia e per degenza ospedaliera; l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

Maternità

Ai collaboratori coordinati e continuativi tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva sono corrisposte direttamente dall'INPS, previa domanda da inviare per via telematica, l'indennità di maternità/paternità e l'indennità per congedo parentale.

Malattia e degenza ospedaliera

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS. In caso di ricovero presso strutture ospedaliere gli stessi hanno diritto ad una indennità di malattia per degenza ospedaliera erogata sempre dall'INPS.

Assegno per il nucleo familiare

Ai collaboratori coordinati e continuativi è riconosciuta l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa è almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Dis-coll

A partire dal 1º luglio 2017, la DIS-COLL è resa strutturale e stabilmente riconosciuta, oltre che ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Il finanziamento della misura avviene attraverso il versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva.

Co.co.co. - Regime fiscale

I redditi percepiti a fronte di collaborazioni sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il committente, in qualità di sostituto d'imposta, applica all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Determinazione dell'imposta e versamento

I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate a cura del committente/sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.


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