Passa ai contenuti principali

DURC e agevolazioni le novità del DL PNRR-bis nell’analisi dei Consulenti del Lavoro

DURC e agevolazioni le novità del DL PNRR-bis nell’analisi dei Consulenti del Lavoro

Il Documento Unica di Regolarità Contributiva ( DURC ) ha un ruolo fondamentale nei rapporti economici tra aziende e enti sia pubblici che privati.

Il rilascio delle stesso è indispensabile al fine della partecipazione agli appalti, per usufruire dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti , nonché per godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Il Durc resta un documento centrale anche nel contrasto al lavoro sommerso e quale strumento volto a favorire la leale concorrenza tra le imprese, evitando distorsioni nel mercato legate a fenomeni di evasione o elusione contributiva.

Al possesso del Durc è subordinata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale come previsto dall’ art. 1, commi 1175 e 1175-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. I due commi, il primo modificato e il secondo inserito ex novo dal Decreto PNRR-bis ( DL 19/2024 ), sono oggetto di approfondimento nella circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in cui vengono analizzate le novità in materia di Durc e pre – requisiti per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici. La novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis. La nuova disposizione prevede che, nel caso di violazioni accertate ma sanabili, il beneficio contributivo e normativo non venga revocato se sanato nei tempi e con le modalità previste da normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione costituisce pertanto ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue così il procedimento in ordine alla violazione accertata.

In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. Il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Ne deriva che gli organismi di vigilanza, prima di procedere con la revoca e recupero delle agevolazioni dovranno preliminarmente procedere con la verifica se l’ importo risulti superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto della verbalizzazione. 

come il contenuto della novella normativa del comma 1175-bis abbia dato seguito a un principio di diritto già declinato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nel quale si era sostenuto che «che il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Documento medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore che, per legge, è portatore di specifiche agevolazioni. Ciò detto, il DURC deve essere interpretato quale autorizzazione al beneficio contributivo, ma il mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio».

 a cura di www.fidef.it

Federazione Italiana
Enti e Scuole di Istruzione e Formazion

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63