Alla formazione erogata contestualmente sia in presenza che a distanza, mediante una piattaforma online, è applicabile l'esenzione IVA in presenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 10 DPR 633/72, purché la fruizione del corso avvenga in modalità sincrona
Sono
esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di
soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente
dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online
purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo
reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente
risposta all' interpello
n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate .
Ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72 sono esenti IVA
"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni...)".
L'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA, come chiarito nella circolare
n. 22/E del 18 marzo 2008, coerentemente con quanto previsto dall'art. 132
della direttiva CE n. 112 del 2006, è applicabile, al verificarsi di due
requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo,
più precisamente:
• requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura
educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi
compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione professionale;
• requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui le
prestazioni siano svolte da organismi privati l'attività di riconoscimento ed
accreditamento viene demandata agli organismi regionali.
Tenuto conto che i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente risulta
possibile applicare l'esenzione per le sole attività svolte nel perimetro
della Regione che ha concesso l'accreditamento.
In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di
competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica
Istruzione, al paragrafo 4 la circolare n. 22/E del 2008 ha precisato che
il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere
effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni,
Enti locali, etc.), con le modalità previste per le specifiche attività
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi
albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento.
Al riguardo si segnala che la risposta all'interpello in commento, pone un
forte accento sul fatto che ai fini fiscali sia necessario
il riconoscimento specifico del singolo corso e che, pertanto,
l'accreditamento e la relativa iscrizione della società nell'elenco
regionale degli organismi formativi non sia di per sé sufficiente.
Con la precedente Risposta
n. 85/2021 l'amministrazione finanziaria aveva stabilito
l'impossibilità di poter estendere il regime dell'esenzione IVA alle attività
svolte dalla Società istante nella sede operativa che risulta essere situata in
una Regione differente rispetto a quella in cui l'istante aveva ottenuto
l'accreditamento.
Differentemente ma coerentemente, nel caso di specie, invece, viene concessa
l'esenzione IVA in quanto la prestazione si considera resa nella sede
fisica in cui si svolge la formazione, indipendentemente
dall'ubicazione fisica del fruitore del corso che, come precisato
dall'istante, può essere seguito contestualmente sia in presenza che
mediante modalità a distanza.
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