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Esenti da Iva i corsi di formazione a distanza purché fruibili in modalità "sincrona

 

Alla formazione erogata contestualmente sia in presenza che a distanza, mediante una piattaforma online, è applicabile l'esenzione IVA in presenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 10 DPR 633/72, purché la fruizione del corso avvenga in modalità sincrona

Sono esenti da IVA i corsi di formazione accreditamenti resi anche nei confronti di soggetti che partecipano a distanza (e pertanto indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso) mediante piattaforme online purché in modalità sincrona, ovvero con possibilità di interagire in tempo reale con il docente, è questo il principio che si ricava dalla recente risposta all' interpello n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate .
Ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del DPR n. 633/72 sono esenti IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni...)".
L'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA, come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, coerentemente con quanto previsto dall'art. 132 della direttiva CE n. 112 del 2006, è applicabile, al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, più precisamente:
• requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
• requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui le prestazioni siano svolte da organismi privati l'attività di riconoscimento ed accreditamento viene demandata agli organismi regionali.
Tenuto conto che i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente risulta possibile applicare l'esenzione per le sole attività svolte nel perimetro della Regione che ha concesso l'accreditamento.
In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 la circolare n. 22/E del 2008 ha precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, etc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento.
Al riguardo si segnala che la risposta all'interpello in commento, pone un forte accento sul fatto che ai fini fiscali sia necessario il riconoscimento specifico del singolo corso e che, pertanto, l'accreditamento e la relativa iscrizione della società nell'elenco regionale degli organismi formativi non sia di per sé sufficiente.
Con la precedente Risposta n. 85/2021 l'amministrazione finanziaria aveva stabilito l'impossibilità di poter estendere il regime dell'esenzione IVA alle attività svolte dalla Società istante nella sede operativa che risulta essere situata in una Regione differente rispetto a quella in cui l'istante aveva ottenuto l'accreditamento.
Differentemente ma coerentemente, nel caso di specie, invece, viene concessa l'esenzione IVA in quanto la prestazione si considera resa nella sede fisica in cui si svolge la formazione, indipendentemente dall'ubicazione fisica del fruitore del corso che, come precisato dall'istante, può essere seguito contestualmente sia in presenza che mediante modalità a distanza.

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