Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva anche per i committenti che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, con l’obiettivo primario di permettere alle autorità competenti di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive di impiego di lavoro autonomo occasionale.
L’ipotesi interpretativa della nota n. 29/2022, per quanto afferisce l’utilizzo del personale docente, dell'INL e del Ministero del Lavoro, per il tramite della nota 27 gennaio 2022, n. 109, ha evidenziatllo una serie di categorie di lavoratori autonomi, oltre che di committenti, che rimangono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva in esame e TRA QUESTE I DOCENTI, pertanto nessun obbligo di comunicazione preventiva sorge in capo alle SCUOLE, nel caso in cui il committente si avvalga di prestazioni autonome occasionali per la Docenza.
Chiarita la posizione nel merito del Ministero e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, diviene tuttavia necessario interrogarsi riguardo, alla effettiva ragionevolezza, su quali In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
La legislazione tributaria, ma anche quella civilistica, non dà una definizione di lavoro autonomo tuttavia, in relazione alla caratteristica dell’attività autonoma occasionale, che sussiste quando un soggetto svolge occasionalmente (e quindi non abitualmente) una certa attività, a cioè di una sua disponibilità regolare, stabile e sistematica, il reddito prodotto è di tipo occasionale, diverso cioè da quello di lavoro autonomo abituale che richiede, viceversa, la regolarità, la stabilità e la sistematicità che concretizzano |'abitualità,
Particolare attenzione, quindi bisogna dare al termine “occasionale”
Secondo la nostra interpretazione, che è confortata anche dal parere espresso dall’ordine dei Dottori commercialisti di Torino, qualora il rapporto di lavoro è continuativo con un committente, anche se per pochi giorni e con una retribuzione minima (per esempio 100 euro al mese per due giornate lavorative al mese), il requisito della occasionalità viene meno, in quanto si rientra in un caso di prestazione regolare e stabile, per quanto minima a livello di impegno orario.
Resta comunque al proprio consulente valutare quanto evidenziato con la presente nota
a cura dell'ufficio studi - www.fidef.it