Passa ai contenuti principali

Lavoro straordinario e supplementare: regole e differenze

 Lavoro straordinario e supplementare: regole e differenze

Lavoro straordinario e supplementare possono essere confusi: analisi delle differenze, regole, paga, contributi e orari.

 

Lavoro straordinario e lavoro supplementare presentano delle analogie, trattandosi in entrambi i casi di prestazioni lavorative svolte in ore eccedenti l’orario contrattualmente applicato al dipendente, e per questo a volte si tende a fare confusione. Vediamo quindi di chiarire differenze, paga, calcolo, contributi e orari.

Lavoro straordinario

Si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro fissato dal CCNL per i dipendenti full-time. In mancanza di disposizioni contrattuali il tempo pieno viene considerato pari a 40 ore settimanali (articolo 1 – II comma – del D.lgs 66/2003). In ogni caso si tratta di una prestazione lavorativa extra per la quale sono previste delle maggiorazioni sulla retribuzione. Di norma si applicato determinati limiti al ricorso al lavoro straordinario:

·  in una settimana non si possono superare le 48 ore di lavoro compreso lo straordinario;

·  gli straordinari in un anno non possono superare le 250 ore complessive, salvo diverse disposizioni da parte del CCNL.

Solitamente le ore di straordinario devono essere concordate con il datore di lavoro a meno che non si tratti di:

·  esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di altri dipendenti;

·  casi di forza maggiore;

·  eventi particolari connesse all’attività produttiva.

Il rifiuto dei lavoratori a svolgere il lavoro straordinario anche in queste particolari situazioni è legittimo in caso di:

·    lavoratori studenti;

·    giustificato motivo di particolare gravità che impedisce la prestazione;

·    potere del datore di lavoro non esercitato secondo correttezza e buona fede.

Lavoro supplementare

Se il singolo contratto prevede un numero di ore settimanali differente da quello previsto per il tempo pieno, ad esempio 35 ore, le ore eccedenti lavorate fino al limite delle 40 ore settimanali o del limite per i lavoratori full-time previsto dal CCNL, non si considerano come straordinari ma come lavoro supplementare per il quale sono comunque previste delle maggiorazioni. Tipicamente il lavoro supplementare è quello che prestano i lavoratori part-time ai quali venga chiesto un impegno extra rispetto al solito orario settimanale.

Busta paga

Lavoro straordinario (STR) e lavoro supplementare (SUP) devono essere riportati in modo esplicito in busta paga. L’importo della retribuzione oraria deve essere maggiorato in base alle percentuali previste dal CCNL, solitamente differenziate a seconda dell’ammontare orario degli straordinari e se questi cadono, o meno, in un orario festivo o notturno. Quello che viene riportato nel cedolino è l’importo al lordo delle trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. A tal proposito appare utile ricordare che gli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario o supplementare sono imponibili ai fini contributivi e fiscali al pari della retribuzione ordinaria.

a cura della www.fidef.it

Post popolari in questo blog

Corsi di istruzione e formazione – Esenzione IVA art. 10 DPR 633/72

Facendo seguito ai quesiti  Come noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni sono classificate in:  imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni esenti posseggono tutti i requiaiti previsti per l’assoggettamento all’imposta ma, per vari motivi - che vanno da quelli di carattere sociale a quello di natura puramente economica - sono state sottratte dal legislatore all'ambito applicativo dell'imposta, pur soggiacendo  a una serie di adempimenti. Ciò premesso, è nell'ambito dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72, che si individuano le operazioni esenti che qui interessano,  dove è individuata l'elencazione tassativa. Il comma 20 del predetto art. 10 così recita, " le prestazioni...didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative a

DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC.

  DETRAZIONE FISCALE DEI CORSI DI LINGUA, TEATRO, INFORMATICA, ECC. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 13/2019 (pag. 102),  - omissis  ……… oltre che quelle per la mensa e i servizi di pre e post scuola , anche c orsi di lingua, teatro, ecc., svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza,  a patto che siano stati deliberati dagli organi d’istituto . Quanto alla documentazione, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti.  La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola,  ma sia pagata a soggetti terzi. Ne scaturisce che non è detraibile il costo di corsi ,che non sono deliberati dagli Organi dell’Istituto che frequenta lo studente. a cura della Federazione Italiana Enti e Scuole  di istruzio

Corsi Esenti IVA - Art. 10 comma 20 - Problematiche relative alla tenuta della contabilità - Art.36-BIS -- Registratore di Cassa - Fatturazione - Quietanza di pagamento.

Corsi Esenti IVA   - Art. 10 comma 20 – Problematiche relative   alla tenuta della contabilità - art. 36-BIS --   Registratore di Cassa - Fatturazione   - Quietanza di pagamento. Il campo di attività degli Organismi (Enti e Scuole) che erogano corsi (lingua, informatica, musica, grafica, ecc.) che hanno ottenuto specifico riconoscimento da pubbliche amministrazioni è esente da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72. Occorre evidenziare che la Ris.Min. n. 53 del 15.3.2007  che ha ribadito  che: all a  terminologia usata dalla norma  “ istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”,   … il  riconoscimento deve, pertanto, riguardare specificamente il corso di cui si è ottenuto il riconoscimento. E’opportuno consultare  ex plurimis  la circolare n. 22/E  del  18.3.2008 della  Direzione Centrale Normativa e Contenzioso sulla “Esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche ai sensi dell’articolo 10, n. 20    D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63