iL SUPERMINIMO È ASSORBIBILE FINO A PROVA CONTRARIA
Superminimo - Assorbibilità - Rilevanza - Accertamento di merito – Insindacabilità in Cassazione - Sussiste
Il superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra il datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ola contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. ln tal senso, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto.
Cass. Sez. Lav. ord 21 aprile 2021, n. 10561 - Pres. Negri; Rel. Amendola; Ric. P.S. S.pA. e S.C. S.pA.; Controric. S. M. + 4
L'ordinanza in commento trae origine da una pronuncia della Corte di Appello di Bologna che, in riforma del-la sentenza di primo grado, ha condannato le società coinvolte nella vicenda al pagamento, in favore dei lavoratori, di differenze retributive a titolo di superminimo non assorbibile. Infatti, il superminimo è un elemento accessorio ed eventuale della retribuzione che può essere pattuito ed inserito nel contratto individuale di lavoro, o essere stabilito a livello collettivo, nell'ambito della contrattazione aziendale, e il cui importo si aggiunge al minimo contrattuale spettante `al lavoratore. La cosiddetta assorbibilità, poi, del superminimo indica la possibilità che il superminimo resti assorbito nell'aumento della retribuzione del lavoratore (derivante ad esempio dal rinnovo del contratto collettivo oppure del passaggio di livello del lavoratore).
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