Effetti della Brexit sugli Acquisti di servizi (Esami) dalla Gran Bretagna.
Cari Colleghi, facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti in materia di IVA, relativi ai servizi acquistati dalle nostre scuole in Italia dalla GB, tra cui gli Esami, si evidenzia che la normativa vigente sull’applicazione dell’IVA sulle fatture provenienti da paesi extra UE (qual è oggi la GB), prevede che venga effettuata l’auto-liquidazione dell’IVA. Ciò nel rispetto della norme che individuano l’applicazione dell’imposta nel luogo della prestazione (Italia): regola fondamentale per le forniture Business "B2B" servizi.
La normativa vigente dal 1.1.2021 pone nuovi obblighi, in quanto il luogo della prestazione è quello in cui il cliente appartiene (Italia), si avrà che
- Il fornitore della GB (ente certificatore) non applicherà la VAT (lVA) sulla fattura che emette;
- il cliente italiano business (B2B) con partita IVA, deve effettuare il pagamento dell’Iva dovuta, secondo le aliquote applicabili nel paese di destinazione (Italia), anche se nel Regno Unito per gli Esami vige specifica esenzione VAT (IVA).
VAT act of 1994under Chapter 23, Schedule 9, Group 6, item 3a. http://www.opsi.gov.uk/Acts/
Si avrà che, al costo sostenuto per acquisto esami dalle Scuole "Fattura della GB", và ad aggiungersi l’IVA che si deve pagare con l’autoliquidazione (entro 15 giorni successivi al mese successivo alla data di ricezione della fattura).
Ne consegue che le scuole che hanno ottenuto l’esenzione IVA (ex art.10 comma 20 D.P.R. 633/72), l’iva che si dovrà versare con l’autoliquidazione e con l’emissione dell’ Autofattura, graverà sulla scuola e rimarrà un costo per la stessa.
Si evidenzia, altresì, che per le suddette operazioni dal 1.1.2021 non sussiste più l’obbligo di presentare l’elenco INTRASTAT.
Si resta disponibile per ogni ulteriore chiarimento o confronto sull’argomento.