Corsi di Formazione ed Istruzione senza esenzione IVA, in assenza di riconoscimento da parte della Regione, del MIUR o dell'Agenzia delle Entrate
L'esenzione ai fini dell'IVA prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere, come anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, non si applica alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la società intende svolgere i corsi di formazione professionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 85 del 4 febbraio 2021. Con la risposta a interpello n. 85 del 4 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione IVA. L'art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.
Come chiarito nella circolare n. 22/E del
18 marzo 2008, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall'art. 132
della direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio
dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere
oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si
riferisce devono essere :
- di natura educativa dell'infanzia e
della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di
formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- rese da istituti o scuole riconosciuti
da pubbliche amministrazioni.
In particolare, relativamente agli organismi
privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi
dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 la circolare n.
22/E del 2008 ha precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali
continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, etc.), con le modalità previste per le
specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con
l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto dell'accreditamento.
Nel caso in cui, ai fini dell'esenzione
IVA, l'iscrizione della società nell'Albo dei soggetti accreditati per i corsi
di aggiornamento e corsi di formazione professionale nel campo della cosmetica
e del trucco professionale della Regione sia stata rilasciata dal soggetto
competente per materia, non è possibile estendere l'esenzione in esame
alle attività formative svolte dalla
società al di fuori dell'ambito territoriale della
Regione.
Ai fini della concessione della iscrizione
nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione
Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso
dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di
competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.
Non può trovare applicazione il principio
generale, riferito agli organismi privati che svolgono corsi nelle materie
presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della
Pubblica istruzione, secondo cui, in considerazione del fatto che i programmi
formativi sono adottati su base nazionale, l'organismo privato che svolge
l'attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell'Amministrazione
scolastica nel territorio di più Regioni deve presentare l'istanza per il
riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente
in ragione del domicilio fiscale.
Ne consegue che la società non può
applicare l'esenzione IVA alle attività di formazione dalla stessa svolte al di fuori dell’ambito regionale, in mancanza di uno
specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la società intende svolgere tali corsi
di formazione professionale