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Proroga cassa integrazione Covid -Esonero versamenti contributivi

 

Decreto Ristori: le misure per il lavoro nel testo del decreto-legge

Le principali misure per il lavoro contenute nella bozza di decreto-legge.

Decreto Ristori: quali sono le misure per il lavoro che possono interessare agli enti gestori di corsi non regolamenati.(formazione non formale).

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le novità introdotte in ambito lavorativo nel testo del Decreto Ristori 2020 (che trovate allegato a fondo pagina).

Decreto Ristori: proroga cassa integrazione Covid

La prima importante novità è la nuova proroga di 6 settimane della CIG. Al tal fine, il Governo ha destinato 1,6 miliardi di euro. Il differimento dell’integrazione salariale riguarda la CIGO, la CIGD e l’assegno ordinario. Naturalmente l’intervento è limitato all’emergenza COVID-19. Inoltre, la cassa integrazione va fruita, tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, da parte:

  • delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione;
  • delle imprese soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista anche un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. Non è dovuta nessuna aliquota, invece, per i datori di lavoro che:

  • hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
  • hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.

Decreto Ristori, proroga del blocco dei licenziamenti

In extremis, trova spazio nel decreto legge anche la proroga del blocco dei licenziamenti. La protesta dei sindacati, quindi, trova risposta con il differimento del divieto di licenziamento, dal 31 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.

Esonero versamenti contributivi

Altra agevolazione, sempre in tema di lavoro, è l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali all’INPS,  Sono interessati dall’esonero tutti coloro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi.

L’agevolazione, in particolare, è correlata alla perdita del fatturato. In altri termini, l’esonero è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Non bisogna dimenticare che l’esonero è fruibile entro il 31 maggio 2021.

a cura della www.fidef.it

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