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Acquisti di servizi ExraUE (esami di certificazione) - IVA e Registrazioni contabili.


Circolare
Acquisti di servizi ExraUE -  Imposta e Registrazioni contabili.

Facendo seguito alle richiesta di chiarimenti circa il trattamento fiscale delle fatture di acquisto  di servizi (esami di certificazione) resi  da Enti Certificatori domiciliati in paesi Extra UE, da parte di scuole residenti in Italia, si riporta quanto segue.
L’IVA è dovuta sulla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate sul territorio dello Stato, sono altresì assoggettate all’IVA tutte le importazioni di beni e servizi.
L’acquisto di servizi da fornitori di paesi extra comunitari, previsti dall’art. 7 ter del D.P.R. 633/72, sono considerati come operazioni territorialmente rilevanti in Italia, ne consegue che il Committente nazionale (scuola) deve assoggettare l’operazione all’IVA italiana.
La fattura emessa nei confronti del soggetto italiano da un soggetto extra UE, non reca l’indicazione dell’imposta  (art. 17 co.2 D.P.R. 633/72), l’imposta deve essere assolta (è a carico) dal  committente  (Acquirente nazionale), applicando l’inversione contabile, mediante l’emissione di “autofattura”.
Nel caso in cui il committente non detrae l’Iva sugli acquisti (esempio: scuole che hanno ottenuto l’esenzione Iva (art. 10 co. 20 DPR 633/72)*, l’imposta indicata risultate  dall’ autofattura dovrà essere versata dalla committente (scuola).
E’ da evidenziare  che  per i servizi culturali, ed educativi  (art. 7-quinques), esiste un unica deroga che afferisce  ai soli servizi resi a soggetti privati italiani “B2C“, in quanto committenti non soggetti passivi”.
La fatture emesse da paesi extraUE nei confronti di soggetti passivi IVA in Italia (scuole, enti gestori,ecc,)  “B2B”,  sono da assoggettare all’Imposta  (Ris. n.44/E del 7.5. 2012Trattamento fiscale dei servizi di formazione e di aggiornamento professionale” criterio di individuazione del presupposto territoriale, Art.7quinquies del DPR 633/1972).
In sintesi: l’iva  sui servizi resi da  un soggetto di un paese ExtraUE, ad un soggetto italiano comporta che il debitore dell’imposta è il committente (la Scuola che li acquista, per somministrarli ai propri studenti).
Fonti normative D.P.R 633/72 e DL 331/93. In tema di territorialità delle prestazioni di servizi resi o ricevuti da operatori UE o Extra-UE è stata modificata con D.Lgs. n.18/2010, che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE. Obiettivo della riforma era quello di fissare il luogo di tassazione a fini Iva, nel Paese in cui avveniva effettivamente il consumo del servizio. Il Legislatore nazionale ha modificato il vecchio art.7 DPR 633/1972, introducendo per le prestazioni di servizi, i nuovi artt.da 7-ter a 7-septies.
Esterometro - Dal 1/1/2019 vige ll’obbligo della trasmissione telematica delle operazioni trasfiontaliere, effettuati in Italia da tutti i soggetti passivi d’IVA che ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in Italia. il concessionario italiano(acquirente)
deve riportarne i dati nell’apposita sezione DTR, indicandone l’imposta e la natura (N6).
Si ritiene che detto adempimento, unitamente ai bonifici verso l’estero, potranno fungere  da spia sul il rispetto dell’applicazione della “autofattura”.
Ad ogni buon conto è  opportuno sottoporre quanto sopra esplicitano al proprio Consulente che, nell’abito della posizione fiscale della attività espletata, ne valuti l’applicabilità. Su una diversa interpretazione  sulla regolarità fiscale di acquisti di servizi ExtraUe, saremo felici di poter avere un confronto, teso ad assicurare alle Scuole su esatti adempimenti previsti dall’ordinamento tributario italiano.

PS: (*) Ai fini dell’esenzione dell’Iva ex art 10 co. 20 DPR 633/72, si evidenzia la scrivente Federazione, a seguito di richiesta di “Consulenza Giuridica” resa  con il n. 954-13/2017, l’Agenzia delle Entrate - Direz.Generale  Coordinamento Normativo, cosi  rilevava “gli organismi privati (diversi dalle scuole paritarie e non paritarie) rappresentati dalla FIDEF, che abbiano ottenuto  il riconoscimento, si ritiene  … che l’esenzione IVA si renderà applicabile anche all’erogazione degli esami a prescindere  dalla circostanza  che tali esami siano stati erogari dallo stesso soggetto  che abbia reso il corso e/o attività didattica”.


                                                                                                A cura dell’Ufficio Studi FIDEF
federazione italiana Enti e scuole di Istruzione e Formazione  - www.fidef.it



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