Circolare
Acquisti di servizi ExraUE -
Imposta e Registrazioni contabili.
Facendo seguito alle
richiesta di chiarimenti circa il trattamento fiscale delle fatture di
acquisto di servizi (esami di
certificazione) resi da Enti
Certificatori domiciliati in paesi Extra UE, da parte di scuole residenti in
Italia, si riporta quanto segue.
L’IVA è dovuta sulla
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate sul territorio
dello Stato, sono altresì assoggettate
all’IVA tutte le importazioni di beni e servizi.
L’acquisto di servizi da
fornitori di paesi extra comunitari, previsti dall’art. 7 ter del D.P.R.
633/72, sono considerati come operazioni territorialmente rilevanti in
Italia, ne consegue che il Committente nazionale (scuola) deve assoggettare
l’operazione all’IVA italiana.
La fattura emessa nei confronti del soggetto italiano da
un soggetto extra UE, non reca l’indicazione dell’imposta (art. 17
co.2 D.P.R. 633/72), l’imposta deve essere assolta (è a carico) dal committente (Acquirente nazionale),
applicando l’inversione contabile, mediante l’emissione di “autofattura”.
Nel caso in cui il committente
non detrae l’Iva sugli acquisti (esempio: scuole che hanno ottenuto l’esenzione
Iva (art. 10 co. 20 DPR 633/72)*, l’imposta indicata
risultate dall’ autofattura dovrà essere
versata dalla committente (scuola).
E’ da evidenziare che per
i servizi culturali, ed educativi (art. 7-quinques), esiste un unica
deroga che afferisce ai soli servizi resi
a soggetti privati italiani “B2C“,
in quanto committenti non
soggetti passivi”.
La
fatture emesse da paesi extraUE nei confronti di soggetti passivi IVA in Italia
(scuole, enti gestori,ecc,) “B2B”, sono da assoggettare all’Imposta (Ris. n.44/E del 7.5. 2012 “Trattamento fiscale dei servizi di
formazione e di aggiornamento professionale” criterio di individuazione del presupposto
territoriale, Art.7quinquies del DPR 633/1972).
In sintesi: l’iva sui servizi resi da un
soggetto di un paese ExtraUE, ad un soggetto italiano comporta che il debitore
dell’imposta è il committente (la Scuola che li acquista, per somministrarli ai
propri studenti).
Fonti normative D.P.R
633/72 e DL 331/93. In
tema di territorialità delle prestazioni di servizi resi o ricevuti da
operatori UE o Extra-UE è stata modificata con D.Lgs. n.18/2010, che ha
recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE. Obiettivo della riforma era
quello di fissare il luogo di tassazione a fini Iva, nel Paese in cui avveniva
effettivamente il consumo del servizio. Il Legislatore nazionale ha modificato
il vecchio art.7 DPR 633/1972, introducendo per le prestazioni di servizi, i
nuovi artt.da 7-ter a 7-septies.
Esterometro - Dal 1/1/2019 vige ll’obbligo
della trasmissione telematica delle operazioni trasfiontaliere, effettuati in Italia da tutti i soggetti passivi d’IVA che ricevono o emettono fatture
da o verso soggetti non residenti in Italia. il concessionario italiano(acquirente)
deve riportarne i dati nell’apposita
sezione DTR, indicandone l’imposta e la natura (N6).
Si ritiene che detto
adempimento, unitamente ai bonifici verso l’estero, potranno fungere da spia sul il rispetto dell’applicazione
della “autofattura”.
Ad ogni buon conto è opportuno sottoporre quanto sopra esplicitano
al proprio Consulente che, nell’abito della posizione fiscale della attività
espletata, ne valuti l’applicabilità. Su una diversa interpretazione sulla regolarità fiscale di acquisti di
servizi ExtraUe, saremo felici di poter avere un confronto, teso ad assicurare
alle Scuole su esatti adempimenti previsti dall’ordinamento tributario
italiano.
PS: (*) Ai fini
dell’esenzione dell’Iva ex art 10 co. 20 DPR 633/72, si evidenzia la scrivente Federazione,
a seguito di richiesta di “Consulenza Giuridica” resa con il n. 954-13/2017, l’Agenzia delle
Entrate - Direz.Generale Coordinamento
Normativo, cosi rilevava “gli
organismi privati (diversi dalle scuole paritarie e non paritarie) rappresentati
dalla FIDEF, che abbiano ottenuto il
riconoscimento, si ritiene … che
l’esenzione IVA si renderà applicabile anche all’erogazione degli esami a
prescindere dalla circostanza che tali esami siano stati erogari dallo
stesso soggetto che abbia reso il corso
e/o attività didattica”.
A cura dell’Ufficio Studi FIDEF
federazione italiana Enti e scuole di Istruzione e Formazione - www.fidef.it