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MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI SOGGETTI OBBLIGATI


memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivI
SOGGETTI OBBLIGATI
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si applica ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Si tratta dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali operazioni, dell’esonero dall’emissione della fattura (fermo restando l’obbligo di emettere il documento su richiesta del cliente). Si fa riferimento:
 • alle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
• alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
• alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito; • alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; • alle prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
• alle operazioni di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere, relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; di riscossione dei tributi, relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili);
Si tratta, in linea generale, dell’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del medesimo decreto.
Al fine di evitare che, in virtù di tale criterio, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi si estendesse in via anticipata anche ai soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette a fatturazione e solo in via residuale operazioni soggette a certificazione fiscale, è stato introdotto un parziale correttivo. Infatti, come meglio si specificherà in seguito, il DM 10.5.2019 ha previsto l’esonero dall’obbligo in esame, fino al 31.12.2019, per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018.
Come già evidenziato, per le operazioni effettuate mediante distributori automatici, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è specificamente disposto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, e disciplinato dal provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936.
• alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
• alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In più occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, al netto degli esoneri espressamente previsti, l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 pone una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate dall’art. 22 del DPR 633/72 memorizzano e trasmettono telematicamente i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Pertanto, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019, l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 si applica alla generalità dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e assimilate (compresi i soggetti della grande distribuzione organizzata), indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certifichino le operazioni mediante scontrino o mediante ricevuta fiscale.

A cura della www.fidef.it

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