memorizzazione elettronica e di trasmissione
telematica dei corrispettivI
SOGGETTI OBBLIGATI
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, il nuovo obbligo di
memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si
applica ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR
633/72.
Si tratta dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio
al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali beneficiano, per tali
operazioni, dell’esonero dall’emissione della fattura (fermo restando l’obbligo
di emettere il documento su richiesta del cliente). Si fa riferimento:
• alle cessioni di beni
effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico,
in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica,
per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
• alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica
• alle prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al
seguito; • alle prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; • alle
prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da aziende
o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
• alle operazioni di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 5 e n. 7, 8, 9, 16 e
22 del DPR 633/72 (operazioni di credito, assicurative, su valute estere,
relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli; di riscossione dei tributi,
relative all’esercizio di scommesse, prestazioni di mandato o mediazione
relativamente alle operazioni che precedono; locazioni di immobili, servizi
postali, delle biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti e simili);
Si tratta, in linea generale, dell’ammontare complessivo delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA,
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma
degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, tenendo conto delle variazioni di cui
all’art. 26 del medesimo decreto.
Al fine di evitare che, in virtù di tale criterio, l’obbligo di
trasmissione dei corrispettivi si estendesse in via anticipata anche ai
soggetti che effettuano prevalentemente operazioni soggette a fatturazione e
solo in via residuale operazioni soggette a certificazione fiscale, è stato
introdotto un parziale correttivo. Infatti, come meglio si specificherà in
seguito, il DM 10.5.2019 ha previsto l’esonero dall’obbligo in esame, fino al
31.12.2019, per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 i cui ricavi o
compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018.
Come già evidenziato, per le operazioni effettuate mediante
distributori automatici, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi è specificamente disposto dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, e
disciplinato dal provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936.
• alle attività di organizzazione di escursioni, visite della città,
giri turistici ed eventi similari, svolte dalle agenzie di viaggio e turismo;
• alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione
e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori
dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In più occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, al netto
degli esoneri espressamente previsti, l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 pone
una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che
effettuano le operazioni individuate dall’art. 22 del DPR 633/72 memorizzano e
trasmettono telematicamente i dati relativi ai propri corrispettivi
giornalieri.
Pertanto, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dal DM
10.5.2019, l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 si applica alla
generalità dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio e
assimilate (compresi i soggetti della grande distribuzione organizzata),
indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certifichino le operazioni
mediante scontrino o mediante ricevuta fiscale.
A cura della www.fidef.it