Al quesito posto, formuliamo le seguenti note
la Dis
coll come funziona
Per
molto tempo l’indennità di disoccupazione è stata garantita solo ed unicamente
ai lavoratori subordinati. Oggi sono stati fatti dei passi avanti.
lOggi,
invece, in questi casi, puoi ottenere una indennità simile alla disoccupazione
che viene detta dis coll. Vediamo insieme come funziona.
Il
legislatore si è, infatti, reso conto che oggi il mondo del lavoro non è più
costituito solo dai lavoratori subordinati ma anche da migliaia di persone che
vengono assunte con contratti di collaborazione e che, in ogni caso, anche
queste persone se perdono improvvisamente il loro impiego hanno la necessità di
essere tutelati attraverso forme di tutela analoghe alla disoccupazione.
Indice
1 Dis
coll: cos’è?
2 Dis
coll: a chi spetta?
3 Dis
coll: come funziona?
4 Dis
coll: quanto spetta?
5 Dis
coll: quando si perde?
6 Dis
coll: come fare domanda?
La dis
coll è l’indennità mensile di disoccupazione prevista per i collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente
il lavoro.
Dis coll: a chi spetta?
L’indennità
di disoccupazione dis coll spetta a:
collaboratori
coordinati e continuativi;
assegnisti
e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Per poter prendere la dis coll questi soggetti
devono:
aver
perso involontariamente l’occupazione a partire dal 1° gennaio 2015;
essere
iscritti in via esclusiva, dal punto di vista della cassa previdenziale di
riferimento, alla gestione separata Inps.
L’indennità
di disoccupazione dis coll non spetta
a:
collaboratori
titolari di pensione;
titolari
di partita Iva;
amministratori
di società e sindaci;
revisori
di società;
associazioni
e altri enti con o senza personalità giuridica.
come funziona?
La dis
coll spetta in base alle seguenti tempistiche:
se la
domanda è presentata entro l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione
del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con
borsa di studio, la dis coll spetta dall’ottavo giorno;
se la
domanda è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione
del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con
borsa di studio, la dis coll spetta dal giorno successivo alla presentazione
della domanda;
se la
domanda è presentata nel corso di un periodo di maternità o degenza ospedaliera
indennizzati, la dis coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla fine del
periodo di maternità o di degenza ospedaliera;
se la
domanda è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza
ospedaliera ma, in ogni caso, entro i termini di legge, la dis coll spetta dal
giorno successivo alla presentazione della domanda.
Per
quanto concerne la durata del beneficio, la dis coll viene erogata mensilmente
per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione alla gestione
separata Inps presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile
precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento
stesso.
Non
possono essere considerati periodi utili per stabilire la durata del beneficio
quei periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della
prestazione. In ogni caso, la dis coll può essere erogata per una durata
massima di sei mesi.
Il
collaboratore disoccupato che fruisce della dis coll non ha diritto alla
contribuzione figurativa. Ciò significa che nei mesi in cui prende la dis coll
non matura alcun contributo previdenziale.
Dis coll: quanto spetta?
L’ammontare
dell’indennità dis coll è rapportato al reddito imponibile ai fini
previdenziali che risulta dai contributi versati, relativi ai rapporti di
collaborazione e/o assegni di ricerca e/o dottorato di ricerca per i quali
viene riconosciuto il diritto alla dis coll, percepito dal collaboratore
nell’anno nel quale si è verificata la cessazione della collaborazione e
nell’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o
frazione di essi. Questa operazione porta ad individuare il reddito medio
mensile, base di calcolo della dis coll.
Esiste,
comunque, un tetto massimo oltre il quale, indipendentemente dal reddito
imponibile percepito, l’assegno dis coll non può andare.
La dis
coll è pari al 75% del reddito medio mensile, determinato come abbiamo detto
sopra, se questo reddito è inferiore a euro 1.195.
Se,
invece, il reddito medio mensile che costituisce la base di calcolo della dis
coll è superiore ad euro 1.195, la dis coll è pari al 75% dell’importo di 1.195
euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195
euro.
In ogni
caso, la dis coll non può superare la somma di euro 1.300, somma soggetta a
rivalutazione annuale.
Al pari
della Naspi, anche la dis coll si riduce progressivamente nel tempo. In
particolare, a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità
si riduce in misura pari al 3% per ogni mese.
Inoltre, la misura della dis coll può ridursi
se:
il
beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro per il
lavoro autonomo e 8.000 euro per il lavoro parasubordinato;
il
beneficiario svolge attività di lavoro accessorio dalla quale ricava un
compenso superiore a 3.000 euro netti per anno civile.
In
questi casi, la dis coll si riduce di un importo pari all’80% del reddito
presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell’attività, autonoma o occasionale di tipo accessorio, e il termine finale
di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.
Per
quanto concerne le modalità di accredito della dis coll, l’indennità viene
pagata tramite:
accredito
su conto corrente bancario o postale;
accredito
su libretto postale;
bonifico
domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., allo sportello dell’ufficio postale
del luogo di residenza o di domicilio.
quando si perde?
In
alcuni casi, la legge prevede che il diritto all’indennità dis coll viene perso
dal beneficiario.
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
perdita
dello stato di disoccupazione da parte del beneficiario;
inizio
di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività
parasubordinata, senza effettuare la relativa comunicazione all’Inps nel
termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività;
rioccupazione
da parte del beneficiario con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a cinque giorni;
titolarità
da parte del beneficiario di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione
da parte del beneficiario del diritto all’assegno ordinario di invalidità,
salvo il caso in cui il percettore opti per la dis coll;
non
regolare partecipazione da parte del beneficiario alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai servizi competenti [2].
Con
riferimento a questo ultimo profilo, più nel dettaglio, al pari della Naspi
anche nel caso della dis coll si esige dal beneficiario una partecipazione
attiva alle iniziative che gli vengono proposte dai servizi per l’impiego al
fine di agevolare la sua ricollocazione nel mercato del lavoro. Proprio per
questo la dis coll si perde se il beneficiario dimostra di non voler seguire il
percorso di riqualificazione professionale nel quale viene inserito.
In
particolare, si prevede la sanzione della decadenza dalla dis coll nei seguenti
casi:
mancata
partecipazione, dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative e ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella
ricerca attiva di lavoro;
mancata
partecipazione, dalla seconda convocazione e in assenza di giustificato motivo,
alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altre iniziative
di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo
svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità
territoriale di appartenenza;
mancata
presentazione, a partire dalla terza convocazione e in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello
stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio
personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile
delle attività;
mancata
accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dalla legge.
Dis
coll: come fare domanda?
La
domanda di dis coll può essere presentata dal collaboratore e/o assegnista di
ricerca e/o dottorando di ricerca con borsa direttamente online nel sito web
dell’Inps accedendo all’apposito servizio dedicato.
In
alternativa, la domanda può essere inoltrata all’istituto:
attraverso
gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
note
[1] Art. 15 D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015.
[2] Art. 7 D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015.
circolare INPS del 23.11.2017 n. 174
circolare INPS del 23.11.2017 n. 174
a cura della www.fidef.it