IPSOA - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A CONFRONTO- 05 GIUGNO 2019 ORE 06:00
Costo
del lavoro: come orientarsi nella
scelta
del contratto più conveniente
Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro in Novara
Per
determinare il costo del lavoro il datore di lavoro deve prendere in
considerazione
molti
elementi, tra cui la tipologia di rapporto che si vuole instaurare con il
lavoratore. Nel
caso si
scelga di stipulare un contratto subordinato a tempo indeterminato, alla
retribuzione
mensile (e plurimensile) vanno aggiunti i contributi e i premi dovuti all’INPS
e
all’INAIL,
completamente a carico del datore di lavoro, il TFR, le eventuali maggiorazioni
per
lavoro a
turni o domenicale e gli oneri contributivi previsti dalla contrattazione
collettiva in
materia di
enti bilaterali o fondi integrativi sanitari. Quali sono, invece, le voci di
costo
rilevanti per
le altre tipologie contrattuali?
La determinazione del costo del lavoro è influenzata da numerosi
elementi e risente della
differente tipologia di rapporto che si intende instaurare.
Lavoro subordinato
Relativamente al lavoro subordinato, occorre considerare:
· la retribuzione dovuta al lavoratore per effetto del suo
inquadramento contrattuale, o la
maggiore retribuzione pattuita all’atto dell’assunzione;
· il trattamento di fine rapporto;
· i contributi dovuti all’INPS;
· i premi INAIL, completamente a carico del datore di lavoro;
· l’incidenza dell’Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), in considerazione del fatto
che, per alcune tipologie di rapporto, il costo del lavoro non è
deducibile dalla base imponibile
per il calcolo dell’imposta;
· altri elementi di costo, quali le maggiorazioni per lavoro a
turni o domenicale, o gli oneri
contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in materia
di enti bilaterali o fondi integrativi
sanitari.
Per il calcolo della retribuzione netta, occorre considerare:
· i contributi INPS a carico del lavoratore;
· IRPEF e addizionali da trattenere;
· eventuali oneri contributivi previsti dalla contrattazione
collettiva.
Lavoro parasubordinato e autonomo occasionale
In relazione al lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate
e continuative) o autonomo
occasionale, gli elementi di costo sono rappresentati da:
· compenso pattuito;
· contributi INPS, quota datore di lavoro;
· premi INAIL carico datore lavoro (non dovuti nel lavoro autonomo
occasionale);
· incidenza IRAP.
Il compenso netto si ottiene defalcando:
· i contributi INPS carico lavoratore;
· i premi INAIL carico lavoratore (solo per i collaboratori
coordinati e continuativi);
· per i lavoratori parasubordinati, IRPEF ed addizionali;
· per i lavoratori autonomi occasionali, la ritenuta di acconto
IRPEF del 20%.
Lavoro autonomo
Per i lavoratori autonomi senza Cassa previdenziale, occorre
considerare:
· il compenso pattuito;
· l’eventuale rivalsa contributiva;
· l’incidenza IRAP.
Relativamente al compenso netto, occorrerà considerare la
trattenuta IRPEF del 20%, qualora il
lavoratore non sia un soggetto forfetario. Poiché, inoltre, il
lavoratore dovrà provvedere
autonomamente con il versamento dei contributi alla Gestione
separata INPS, per il calcolo
dell’effettivo compenso netto si dovrà tenere conto anche di detto
elemento.
Analisi e comparazione del costo
Lavoro subordinato a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è
considerato il rapporto di lavoro
standard.
Oltre alla retribuzione mensile e plurimensile dovuta, il
lavoratore subordinato ha diritto a
percepire, all’atto della cessazione del rapporto, il trattamento
di fine rapporto (TFR).
Qualora il TFR sia destinato alla previdenza complementare, fermo
rimanendo il costo
aggiuntivo del 6,91% da calcolare sulla retribuzione globale
lorda, il datore di lavoro avrà diritto
ad alcune misure compensative.
Lavoro subordinato a tempo determinato non sostitutivo
Allo scopo di arginare le assunzioni con contratto a tempo
determinato, sono previsti costi
aggiuntivi: infatti, le assunzioni a termine scontano il
versamento del contributo addizionale
NASpI, pari al 1,41% della base imponibile previdenziale, ad
eccezione dei contratti a termine di
natura sostitutiva e delle assunzioni per attività stagionali di
cui al D.P.R. n. 1525/1963.
Inoltre, gli elementi che compongono il costo del lavoro, ad
eccezione dei premi INAIL, non sono
deducibili dalla base di calcolo IRAP.
Co.co.co. senza altra copertura previdenziale
L’aliquota INPS per i collaboratori senza altra copertura
previdenziale, con obbligo di
versamento anche alla gestione DIS – COLL, è pari al 34,23% ed è a
carico per i due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore.
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Il premio INAIL, considerando il medesimo rischio previsto per l’impiegato
amministrativo, è pari
allo 0,404% ed è a carico per due terzi del committente e per un
terzo del collaboratore.
Non essendo un rapporto di lavoro subordinato, il TFR non è
dovuto.
Il reddito prodotto si considera assimilato a quello di lavoro
dipendente.
Co.co.co. con altra copertura previdenziale
L’aliquota INPS per i pensionati o collaboratori con altra
copertura previdenziale è pari al
24,00%.
Lavoro autonomo occasionale senza altra copertura previdenziale
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rappresentano forme
marginali di rapporti, per lo
più invisi agli Organi di vigilanza, che temono la simulazione di
rapporti di lavoro subordinato.
Sono soggetti ad imposizione contributiva alla Gestione separata
nella misura prevista per i
collaboratori coordinati e continuativi, ma con una franchigia di
euro 5.000 all’anno.
Non è prevista l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
I redditi percepiti si considerano redditi diversi per il
prestatore, ed il committente è tenuto a
trattenere una ritenuta di acconto del 20%. Naturalmente, il
percipiente dovrà, entro i termini
previsti, redigere la propria dichiarazione dei redditi calcolando
l’IRPEF secondo le regole
previste per i “redditi diversi”.
Lavoro autonomo occasionale con altra copertura previdenziale
L’aliquota INPS per i pensionati o collaboratori con altra
copertura previdenziale è pari al
24,00%.
Professionisti senza Cassa previdenziale
Le prestazioni dei professionisti senza Cassa previdenziale sono
soggette alla contribuzione alla
Gestione separata. L’aliquota complessiva è pari al 25,72%.
Il lavoratore ha facoltà di rivalersi sul committente con un’aliquota
pari al 4%: pertanto,
unitamente al compenso netto, percepirà anche la quota di
contribuzione previdenziale a carico
del committente, che dovrà essere versata all’INPS, sommata alla
quota di sua pertinenza.
Professionisti senza Cassa previdenziale in regime forfettario
In questo caso, il committente non è considerato sostituto d’imposta
e la determinazione del
reddito imponibile, nonché dell’imposta da corrispondere all’erario,
sarà determinata dal
lavoratore in
sede di dichiarazione dei redditi.
Ripr da IPSOA
: a cura della FIDEF.IT