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Esenzione IVA Scuole - Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili


Semplificazione in materia di tenuta  di registri contabili

D.P.R.  7 dicembre 2001, n. 435
Art. 12.     Semplificazione in materia di tenuta  di registri contabili
  1.  I soggetti di cui all'art.13, comma primo, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo  16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
    a)  le  registrazioni  siano  effettuate  nel  libro giornale nei termini  previsti  dalla  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per  i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
    b)  su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.
  2.  Le  annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del  codice  civile  sono  equiparate  a  tutti  gli effetti a quelle previste  nei  registri  prescritti  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Articolo 13. - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006)
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'Articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'Articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'Articolo 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'Articolo 5, lettera c) , del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Lettera così modificata dall’art. 1, comma 76 della legge 296 del 2006)
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 28, lettera b) , del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18- bis (Comma aggiunto dall'Articolo 2, d.p.r. 5 aprile 1978, n. 132).
Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprendito.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva
i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del DPR n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
o          ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
o          ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, del decreto-legge. n. 331/1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del DPR 633/1972)

a cura della FIDEF -  FEDERAZIONE ENTI GESTORI E SCUOLE  di corsi di cultura 
segreteriafidefe@gmail.com         -  www.fidef.it

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