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Genuinità della disciplina dei contratti di Co.Co. Co. del CCNL FIDEF - dopo il D.Lgs 81/2015

Facendo seguito ai quesiti posti sulla eventuale possibile  contestazione da parte di Organi  verificatori (Ispett. Lavoro, ecc) sulla genuinità del contratto FIDEF sulla Collaborazione Coordinata e Continuativa,  si evidenzia che esso è conforme alle normativa  che lo regola..
Il CCNL FIDEF, regolarmente depositato al Ministero del Lavoro e presente sul sito web del CNEL, l’art. 15 afferisce il rapporto di collaborazione del personale docente. Il formulario a supporto,  (lettera di incarico, domanda del docente, ecc,) è scaricabile dal sito della Federazione,
In conformità al dettato del D.Lgs 81/2015 l’attività di docenza, di cui al richiamato art. 15,  individua una attività non “organizzata dal  committente” (c.d. etero organizzazione) anche con riferimento al “luogo ed ai tempi di lavoro” (c.d. etero direzione).
Pertanto il rapporto di lavoro  co co co redatto in conformità al CCNL FIDEF, non può essere trasformato, a seguito di eventuale  contestazione, in rapporto di lavoro dipendente, in quanto non ricorrono ambedue le caratteristiche (etero organizzazione + etero direzione). In  presenza di eventuale accertamento che rilevi la sussistenza dei requisiti della sola “etero direzione”, potrebbe essere verbalizzata e contestata solo l’applicazione  degli istituti che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, quale l’eventuale differenza della  contribuzione INPS.
L’argomento fu ampiamente trattato dal ns.  Ufficio Studi con circalare dell’8.2.2016.
Quanto evidenziato è conforme  alla dottrina ed alla stessa Direzione delle attività ispettive del Ministero del Lavoro, come dalla circolare e dalla risoluzione,  che di seguito si riportano in sintesi.
Circolare 3/2016 del 1.2.1016  Min.Lavoro Direzione generale per l’attività ispettiva.
Omissis ….. da pag. 4
E opportuno evidenziare che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro una vera e propria etero-direzione ai sensi dell' art. 2094 C.c. Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dalla giurisprudenza in ordine alla "indisponibilità della tipologia contrattuale" (v. ad es. Corte Cost. sent. n. 121/1993 e n. 115/1994) anche in ragione del fatto che le stesse costituiscono delle eccezioni all'applicazione del solo regime di cui al comma 1 dell'art. 2. In relazione alle ipotesi elencate dal comma 2 della disposizione in esame, si rinvia peraltro ai chiarimenti gia fomiti con Ie recenti risposte ad interpello n. 27/2015, n. 5 e  n. 6/2016

Interpello 27/2015  Min.Lavoro Direzione generale per l’attività ispettiva.
Omissis …. Da pag. 2
Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” -  ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) - si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

(cfr. circolare Fidef del 8 febbraio 2016)
Si resta disponibili per ogni chiarimento a riguardo
Ufficio studi e Documentazione
FIDEF – Federazione Italiana Enti e Scuole di Istruzione e formazione


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