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A TERMINE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE (co co co) SI Può CHIEDERE LA DISOCUPAZIONE

il Jobs act ha introdotto la Dis-Coll, ovvero la disoccupazione per i parasubordinati.
La Dis-Coll è una misura di assistenza ai disoccupati in uscita da un contratto di collaborazione.
Si configura in maniera molto simile alla NASPI – che è invece riservata ai lavoratori dipendenti – ma ha parametri di calcolo leggermente differenti.
La Dis-Coll può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Per aver diritto alla prestazione è necessario essere disoccupati alla data della domanda -  Si deve avere compilato la domanda presso i Servizi per L’Impiego situati in ogni provincia.
Occorre avere versato almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo tra il 1 gennaio dell’anno solare precedente, sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di cui almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento.
Per calcolare l’importo dell’indennità  Dis-Coll si deve partire dalla retribuzione media lorda mensile del periodo di lavoro: si deve dividere l’importo totale del contratto di collaborazione per il numero di mesi per il quale il contratto è risultato in essere. Se l’importo risultante è inferiore a 1.195 euro: in questo caso la Dis-Coll sarà calcolata nella misura del 75% della retribuzione media mensile. Se il valore è superiore a 1.195 euro: allora a tale importo va sommato il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il valore standard (per il 2016) di 1.195 euro.
Il valore massimo mensile a cui può arrivare la Dis-Coll è un  lordo mensile di 1.300 euro (che sarà comunque annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo).
A partire dal quinto mese di fruizione inoltre l’indennità sarà ridotta progressivamente di un importo del 3% (per effettuare il calcolo progressivo basterà dunque moltiplicare il valore per 0,97 mese dopo mese).

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