L’art.6. D.Lgs. n.81/15, prevede la possibilità di concordare con il
lavoratore part time clausole che, nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro, potranno riconoscere al datore di lavoro il potere unilaterale di
modificare la collocazione della prestazione ovvero aumentarne la durata.
A differenza dei contratti di lavoro a tempo pieno, in quanto l’art.5,
co.2, D.Lgs. n.81/15, prevede che deve essere indicato puntualmente, oltre alla
durata ridotta della prestazione lavorativa, la collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno
La disciplina vigente
La disciplina delle clausole per la variazione della collocazione o
dell’estensione dell’orario di lavoro è contenuta nel co.6, art.6, D.Lgs.
n.81/15: la prima novità che balza all’occhio è di carattere definitorio.
Per poter legittimamente sottoscrivere una clausola elastica è necessario
che vi sia una specifica disciplina prevista dalla CCNL di qualunque livello ex
art.51, D.Lgs. n.81/15 . (vedi CCNL FIDEF art. 27), ovvero, in sua assenza, che
si certifichi la clausola contrattuale presso le Commissioni di certificazione.
La disciplina delle clausole elastiche
La legge conferma il preavviso minimo per l’attivazione delle clausole
elastiche in due giorni (art.6, co.5, D.Lgs. n.81/15).
In esse, ovviamente in forma scritta, dovranno essere definite, a pena di
nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può
modificarne la collocazione temporale o variarne in aumento la durata:
quest’ultima variazione non può eccedere il 25% della normale prestazione annua
a tempo parziale. Il limite massimo complessivo consente che vi siano per brevi
periodi forti aumenti della prestazione lavorativa.
Si considerano legittime, inoltre, le diverse previsioni della
contrattazione collettiva in ordine ai limiti massimi e alle maggiorazioni
retributive, dato normativo dell’art.6, D.Lgs. n.81/15, anche se peggiorative
rispetto allo standard definito da un punto di vista normativo,
applicabile, quindi, solo per le clausole senza contrattazione collettiva da
certificare.
Consigli gestionali per l’utilizzo delle
clausole elastiche
La nuova disciplina del part-time non prevede più, come
ormai noto, alcuna specificazione tra verticale orizzontale o misto e,
parallelamente, alcuna disciplina specifica per le clausole elastiche o
flessibili. Nella disciplina previgente le clausole flessibili riguardavano
tutte le tipologie del lavoro part-time — orizzontale, verticale e misto — mentre le clausole elastiche solo il part-time verticale o misto.
L’aumento della prestazione, ad ogni modo, nel part-time orizzontale trova come istituto
preferibile il lavoro supplementare, molto più semplice da gestire e da
utilizzare (nel silenzio della contrattazione collettiva, viene prevista una
regolamentazione normativa dei limiti del potere di richiesta del datore di
lavoro, senza la necessità di clausole o accordi con il lavoratore).
Tecnicamente il lavoro supplementare, anche grazie allo svuotamento
definitorio operato con il D.Lgs. n.81/15, può essere richiesto anche per il
lavoro part-time verticale su base
settimanale (es. prestazione solo tre giorni a settimana, forma assai
ricorrente), nel caso in cui si chieda un giorno in più di lavoro che,
complessivamente, non comporti un superamento dell’orario normale settimanale.
Nel caso si abbia la potenziale necessità di aumentare i giorni di lavoro
in modo continuativo, è opportuno regolamentarlo in un clausola elastica,
soprattutto se non vi è la necessità di certificarla.