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CASSAZIONE-INTERESSANTE SENTENZA PER DETERMINARE LA SUSSISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE IN UN RAPPORTO DI LAVORO CO CO CO.

                                        25 maggio 2016
Retribuzione fissa e carattere ripetitivo e predeterminato della prestazione non sono sufficienti ad individuare la subordinazione nel rapporto di lavoro
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 10004/2016 dello scorso 16 maggio ha accolto, in parte, il ricorso che un’azienda aveva proposto contro la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale aveva accertato, sulla base di presunzioni, relative al carattere fisso della retribuzione e alla natura ripetitiva ed elementare delle mansioni svolte dal lavoratore, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un pizzaiolo e l’azienda ricorrente, a fronte del contratto di collaborazione coordinata e continuativa che invece era stato stipulato tra le parti.
La sentenza è particolarmente interessante, in quanto i giudici, traendo spunto dal caso di specie, chiariscono in dettaglio gli elementi in base ai quali si può accertare la presenza di un rapporto di lavoro subordinato. Innanzitutto, come già precisato e pacificamente accolto dalla giurisprudenza della Cassazione, l’elemento fondamentale per attestare la presenza della subordinazione in un rapporto di lavoro è dato dall’assoggettamento del lavoratore alle direttive e al controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale in modo stabile ed esclusivo. 
Assenza del rischio d’impresa, continuità della prestazione, obbligo di osservare un orario prestabilito, cadenza e forma della retribuzione, utilizzo degli strumenti di lavoro e ambiente lavorativo, messi a disposizione del datore, costituiscono invece indici sintomatici della subordinazione.
Da tenere in debita considerazione nella valutazione della presenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, è la volontà contrattuale delle parti, dalla quale, comunque, non si può prescindere, chiariscono i giudici. Va tenuto presente, pertanto, nell’interpretazione della suddetta volontà, il nomen iuris voluto dalle parti contraenti per identificare il contratto e il comportamento reale successivo delle parti stesse, con la conseguenza che se sussiste contrasto tra dati formali e reali, dai quali si può dedurre una diversa volontà contrattuale, occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. 21 ottobre 2014, 22289; Cass. 27 luglio 2009, n. 17455).
La decisione dei giudici
Secondo la Cassazione, non vale a desumere il carattere della subordinazione nel rapporto di lavoro la sola presunzione della sua sussistenza, senza che tale apprezzamento venga corroborato da fatti noti riferiti al caso concreto, trascurando di esaminare il contenuto dell’accordo, ma solo facendo riferimento alla natura generica e alle mere caratteristiche delle mansioni oggetto della prestazione, rappresentate da esecuzioni ripetitive, elementari e predeterminate, che solitamente un soggetto che compie una determinata attività professionale svolge (nel caso pizzaiolo) e al carattere fisso della retribuzione, essendo, peraltro, quest’ultimo un “elemento di contorno, non decisivo”, privo di valore, se singolarmente considerato nell’iter di valutazione della subordinazione (si vedano in tal senso, le sentenze: Cass. 17455/2009; Cass. 21028/2006).

Inoltre, chiariscono i giudici, l’inserimento in azienda del lavoratore che presta la propria opera nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa è ammesso dal legislatore, come rapporto di lavoro atipico, che le parti, secondo il principio di autonomia contrattuale (art. 1322, c.c.), possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo. Pertanto, se dal contratto emerge che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di lavoro simile, se il comportamento successivo delle stesse non manifesta chiaramente una diversa volontà, da cui possa dedursi mediante il riferimento a fatti concreti, il carattere della subordinazione nel rapporto, prendendo a base dell’analisi i criteri chiariti innanzi, tale forma negoziale resta valida.

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