Il
diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni
di ordine pubblico che traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità
fisica-psicologica e dello stato di salute del cittadino-lavoratore subordinato.
La Costituzione, all’art. 36, 3° comma, stabilisce il principio in base al quale il lavoratore ha diritto di godere oltre che del riposo settimanale, di un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunziare. Tale principio costituzionale ha trovato attuazione nell’articolo 2109 del codice civile; tale norma configura il periodo annuale di ferie retribuito come un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività, in modo da consentire l’esercizio di tale diritto.
L'articolo 2109, II comma, prevede che :
- la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità ;
- il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
- il periodo feriale deve essere retribuito;
al III comma :
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
al 4° comma:
- non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato)
L’art. 2109 c.c. individua un potere del datore di lavoro, nello stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
Si evince pertanto una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel determinare la collocazione temporale del periodo feriale, finanche a modificarla, che rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie.
Un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l’istituto del diritto alle ferie retribuite. Eventuali deroghe al diritto del lavoratore possono ammettersi, solo per l’insorgere di “situazioni eccezionali non previste né prevedibili”; il diritto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell’anno può essere legittimamente differito all'anno successivo, solo nel caso in cui le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità e come tali, siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano già fissati o debbano ancora essere fissati.
Dal contenuto delle motivazioni delle sentenze n. 20662 del 2005 e n. 2016 del 2006 della Corte di Cassazione, in materia di indennità sostitutiva al diritto alle ferie, si evince l'assenza di un obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, nel determinare il periodo di ferie; a maggior ragione, risulta giuridicamente infondato, il configurarsi di un potere di determinazione del periodo delle ferie, da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro.
Il lavoratore, in ogni caso, ha diritto ad un periodo di ferie, consono al raggiungimento delle finalità dell'istituto, indispensabile per consentire al lavoratore oltre al recupero delle energie psico-fisiche anche la tutela e la valorizzazione dei suoi liberi interessi e dei suoi tempi di vita, che l’art. 10 del decreto legislativo n° 66/2003 fissa, in almeno due settimane nell’anno di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore.
La Costituzione, all’art. 36, 3° comma, stabilisce il principio in base al quale il lavoratore ha diritto di godere oltre che del riposo settimanale, di un periodo di ferie annuali retribuite a cui non può rinunziare. Tale principio costituzionale ha trovato attuazione nell’articolo 2109 del codice civile; tale norma configura il periodo annuale di ferie retribuito come un diritto insopprimibile e irrinunciabile del lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività, in modo da consentire l’esercizio di tale diritto.
L'articolo 2109, II comma, prevede che :
- la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità ;
- il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
- il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
- il periodo feriale deve essere retribuito;
al III comma :
- l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
al 4° comma:
- non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato)
L’art. 2109 c.c. individua un potere del datore di lavoro, nello stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
Si evince pertanto una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel determinare la collocazione temporale del periodo feriale, finanche a modificarla, che rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie.
Un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l’istituto del diritto alle ferie retribuite. Eventuali deroghe al diritto del lavoratore possono ammettersi, solo per l’insorgere di “situazioni eccezionali non previste né prevedibili”; il diritto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell’anno può essere legittimamente differito all'anno successivo, solo nel caso in cui le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità e come tali, siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano già fissati o debbano ancora essere fissati.
Dal contenuto delle motivazioni delle sentenze n. 20662 del 2005 e n. 2016 del 2006 della Corte di Cassazione, in materia di indennità sostitutiva al diritto alle ferie, si evince l'assenza di un obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, nel determinare il periodo di ferie; a maggior ragione, risulta giuridicamente infondato, il configurarsi di un potere di determinazione del periodo delle ferie, da parte del solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro.
Il lavoratore, in ogni caso, ha diritto ad un periodo di ferie, consono al raggiungimento delle finalità dell'istituto, indispensabile per consentire al lavoratore oltre al recupero delle energie psico-fisiche anche la tutela e la valorizzazione dei suoi liberi interessi e dei suoi tempi di vita, che l’art. 10 del decreto legislativo n° 66/2003 fissa, in almeno due settimane nell’anno di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore.