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La Docenza ed il lavoro autonomo occasionale.

Diversi associati ci chiedono se può essere utilizzato il contratto di  lavoro  autonomo occasionale - ex art. 2222 cc. - per la docenza ai Corsi
Riteniamo che ad un Docente è possibile applicare (solo eccezionalmente) detta tipologia di contratto. Qui di seguito riteniamo utile riportare come è normata detta tipologia contrattuale.
Come anche specificato dall’Inps con circ. n. 9 del 22 gennaio 2004, …….. può essere definito come colui che “si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente”. Si tratta, quindi, di un’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di requisiti quali l’abitualità, la professionalità, la continuità e la coordinazione.
Gli elementi caratterizzanti di detto contratto possono così riassumersi:
a)      obbligo di compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio;
b)      effettuazione dell'opera o del servizio con lavoro prevalentemente proprio;
c)       assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
d)      piena autonomia nei modi e nei tempi necessari al compimento dell'opera o del servizio.
Inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità, in assenza di una qualsiasi forma di organizzazione finalizzata allo svolgimento della stessa.
In base alla giurisprudenza si può parlare di lavoro autonomo occasionale quando:
  • si è in presenza di una prestazione unica ad esecuzione istantanea, occasionale e destinata, quindi, a non ripetersi nel corso del tempo (Cass., 23 novembre 1988, n. 6928);
  • l'interazione fra le parti è limitata alle sole fasi dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo (Cass., 15 ottobre 1986 n. 6052).
Contraddistingue questa tipologia di lavoro l’assenza di coordinamento con l'attività del committente, il carattere episodico dell'attività e la mancanza di continuità della prestazione.
Il lavoratore autonomo occasionale, dunque, deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell'azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
In sintesi è necessario che, dall'analisi delle modalità di effettuazione della prestazione e dalla sua eventuale ripetitività nel tempo, non emergano elementi che facciano propendere per un diverso inquadramento della prestazione stessa nell'ambito del rapporto di lavoro dipenedente,  delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. o nell'ambito dell'esercizio abituale di un'arte o
E’ utili tener presente che la prestazione di lavoro autonomo non rientra, inoltre, nell’occasionalità quando l'attività esercitata non è singolare e/o episodica, ma - all'opposto - presenta i caratteri della ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità; si realizza in queste ipotesi l'esercizio abituale di un'arte o professione o di un'attività d'impresa.

Questa Federazione, pur avendo predisposto un format per detta tipologia di lavoro occasionale,  ha sempre ritenuto che  utilizzata per lo stesso soggetto solo carattere episodico.
Si resta disponibili per ogni chiarimento a riguardo

Ufficio studi e Documentazione

www.fidef.it    

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