Diversi associati ci chiedono se può essere utilizzato
il contratto di lavoro autonomo occasionale - ex art. 2222 cc. - per la docenza ai Corsi
Riteniamo che ad un Docente è possibile
applicare (solo eccezionalmente) detta tipologia di contratto. Qui di seguito riteniamo utile riportare come è normata detta tipologia contrattuale.
Come anche specificato dall’Inps con circ. n. 9
del 22 gennaio 2004, …….. può essere definito come colui che “si obbliga a
compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza
vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente”. Si
tratta, quindi, di un’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza di
requisiti quali l’abitualità, la
professionalità, la continuità e la coordinazione.
Gli elementi caratterizzanti di detto contratto
possono così riassumersi:
a)
obbligo di compiere verso corrispettivo un'opera
o un servizio;
b)
effettuazione dell'opera o del servizio con
lavoro prevalentemente proprio;
c)
assenza del vincolo di subordinazione nei
confronti del committente;
d)
piena autonomia nei modi e nei tempi necessari
al compimento dell'opera o del servizio.
Inoltre, deve essere del
tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della
professionalità, in assenza di una qualsiasi forma di organizzazione
finalizzata allo svolgimento della stessa.
In base alla giurisprudenza si può parlare di lavoro
autonomo occasionale quando:
- si è in presenza di una prestazione unica ad esecuzione
istantanea, occasionale e destinata, quindi, a non ripetersi nel
corso del tempo (Cass., 23 novembre 1988, n. 6928);
- l'interazione fra le parti è limitata alle sole fasi dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo (Cass., 15 ottobre 1986 n. 6052).
Contraddistingue questa tipologia di lavoro l’assenza di coordinamento
con l'attività del committente, il carattere
episodico dell'attività e la mancanza di continuità della prestazione.
Il lavoratore autonomo occasionale, dunque, deve poter svolgere la
sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari
rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze
dell'azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in
assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro
preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo
produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei
del committente.
In sintesi è necessario che, dall'analisi delle modalità di
effettuazione della prestazione e dalla sua eventuale ripetitività nel tempo,
non emergano elementi che facciano
propendere per un diverso inquadramento della prestazione stessa nell'ambito
del rapporto di lavoro dipenedente, delle collaborazioni coordinate e continuative
ex art. 409 c.p.c. o nell'ambito dell'esercizio abituale di un'arte o
E’ utili tener presente che la prestazione di lavoro autonomo non
rientra, inoltre, nell’occasionalità quando l'attività esercitata non è
singolare e/o episodica, ma - all'opposto - presenta i caratteri della
ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità; si realizza in queste
ipotesi l'esercizio abituale di un'arte o professione o di un'attività d'impresa.
Questa Federazione, pur avendo predisposto un format per
detta tipologia di lavoro occasionale, ha sempre ritenuto che utilizzata per lo stesso
soggetto solo carattere episodico.
Si resta disponibili per ogni
chiarimento a riguardo
Ufficio studi e Documentazione
www.fidef.it
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