Con riferimento ai
chiarimenti richiesti riportiamo quanto ha precisato con un comunicato la Direzione generale per l’Attività Ispettiva,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 9483 dell’8 giugno 2015
, ha risposto
ad alcuni quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al D.L.vo n. 81/2008, con l’utilizzo di Organismi paritetici non
in possesso dei requisiti normativi.

L’art. 37, comma 1,
del D.L.vo n. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro, al fine
di assicurare che ciasun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la
collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori compatativamente più rappresentative,
firmatarie del Ccnl applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge,
qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art.
37, co. 12, del D.L.vo n. 81/2008: chel’organismo paritetico sia presente nel
settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore
di lavoro.
Laddove, in sede
ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in
termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le
associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo
paritetico”.
In considerazione di
ciò, è d’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il possesso dei
requisiti da parte dell’Organismo paritetico.
Va, comunque, chiarito
che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza
della norma (comma 12, dell’art. 37).
a cura della www.FIDEF.IT
a cura della www.FIDEF.IT