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Adempimenti agli obblighi formativi di cui al D.L.vo n. 81/2008 – gli Organismi paritetici

Con riferimento ai chiarimenti richiesti riportiamo quanto ha precisato con un  comunicato la  Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 9483 dell’8 giugno 2015pdf_icon, ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’adempimento degli obblighi formativi, di cui al D.L.vo n. 81/2008, con l’utilizzo di Organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi.
L’art. 37, comma 1, del D.L.vo n. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro, al fine di assicurare che ciasun lavoratore riceva una formazione soddisfacente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compatativamente più rappresentative, firmatarie del Ccnl applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge, qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, del D.L.vo n. 81/2008: chel’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Laddove, in sede ispettiva, si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di “Organismo paritetico”.
In considerazione di ciò, è d’obbligo, per il datore di lavoro, di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’Organismo paritetico.

Va, comunque, chiarito che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza della norma (comma 12, dell’art. 37).

cura della www.FIDEF.IT

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