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I nuovi contratti co.co.co. in vigore con L 128/2019 (GU 25307 del 2.11.2019).


Cambiano ancora le co.co.co., ossia le collaborazioni coordinate e continuative.
La disciplina sui nuovi contratti co.co.co. non riguarda infatti solo i riders, ma và ad  essere applicata a tutti i collaboratori, ampliando di fatto la platea dei destinatari delle tutele del lavoro subordinato, rispetto alle previsioni del Testo unico dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act.
In base alle nuove disposizioni per co.co.co., occorre  che le collaborazioni si concretizzino in prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, e non più esclusivamente personali.
Possono, ora,  beneficiare delle tutele del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre, il coordinamento, per essere «genuino» e non contrastante con l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il committente, e non imposto da quest’ultimo. L’etero organizzazione può anche non riferirsi ai tempi e al luogo di lavoro.
In sostanza, le nuove super co.co.co., o co.co.co etero-organizzate:
  • manca un potere gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
  • la prestazione è prevalentemente personale, e non più «esclusivamente» personale;
  • beneficiano dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato: si devono dunque applicare tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione e alle ferie, in base all’attività esercitata;
  • l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato prescinde dal fatto che vengano determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività lavorativa.
Sul sito della FIDEF è riportata la nuova modulistica (aggiornata)  per la stipula di detto contratto, a cui occorre attenersi.

www.fidef.it


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