Cambiano
ancora le co.co.co., ossia le collaborazioni coordinate e continuative.
La
disciplina sui nuovi contratti co.co.co. non riguarda infatti
solo i riders, ma và ad essere applicata
a tutti i collaboratori, ampliando di fatto la platea dei destinatari delle
tutele del lavoro subordinato, rispetto alle previsioni del Testo unico dei
contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act.
In base
alle nuove disposizioni per co.co.co., occorre che le collaborazioni si concretizzino in
prestazioni lavorative prevalentemente personali e continuative, e
non più esclusivamente personali.
Possono,
ora, beneficiare delle tutele
del lavoro subordinato anche i collaboratori che si avvalgono, in
misura non prevalente, di un’organizzazione di mezzi e di lavoro altrui.
Inoltre,
il coordinamento, per essere «genuino» e non contrastante con
l’autonomia del collaboratore, deve essere concordato con il
committente, e non imposto da quest’ultimo. L’etero organizzazione può anche
non riferirsi ai tempi e al luogo di lavoro.
In
sostanza, le nuove super co.co.co., o co.co.co etero-organizzate:
- manca un potere
gerarchico-disciplinare-direttivo del committente;
- la prestazione è
prevalentemente personale, e non più «esclusivamente» personale;
- beneficiano
dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato: si devono
dunque applicare tutte le disposizioni lavorative, fiscali e contributive
previste per i dipendenti, dagli assegni familiari al diritto a permessi e
congedi, dall’orario di lavoro al diritto all’indennità di disoccupazione
e alle ferie, in base all’attività esercitata;
- l’applicazione
della disciplina del lavoro subordinato prescinde dal fatto che vengano
determinati dal committente tempi e luoghi in cui svolgere l’attività
lavorativa.
Sul sito della FIDEF è riportata la nuova
modulistica (aggiornata) per la stipula
di detto contratto, a cui occorre attenersi.