Semplificazione in materia di
tenuta di registri contabili
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Art. 12. Semplificazione in
materia di tenuta di registri contabili
1. I
soggetti di cui all'art.13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno
facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ed il registro dei
beni ammortizzabili di cui all'articolo
16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, a condizione che:
a)
le registrazioni siano
effettuate nel libro giornale nei termini previsti
dalla disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto per i relativi registri
e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il
registro dei beni ammortizzabili;
b)
su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma
sistematica, gli stessi dati che
sarebbe stato necessario annotare nei
registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.
2.
Le annotazioni nei registri
contabili di cui all'articolo 2214 del
codice civile sono
equiparate a tutti
gli effetti a quelle previste
nei registri prescritti
ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Articolo 13. - Soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili.
Ai fini dell'accertamento sono obbligati
alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; (Lettera
così modificata dall’art. 1, comma 76
della legge 296 del 2006)
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le
società ad esse equiparate ai sensi dell'Articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'Articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi
dell'Articolo 9, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma,
lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui
all'Articolo 5, lettera c) , del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Lettera
così modificata dall’art. 1, comma 76
della legge 296 del 2006)
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui
compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le
scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 28, lettera b) ,
del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'articolo 18- bis (Comma aggiunto
dall'Articolo 2, d.p.r. 5 aprile 1978, n. 132).
Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste
dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli
imprendito.
Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione Iva
i contribuenti che per l’anno d’imposta
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del DPR n.
633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno
effettuato soltanto operazioni esenti. Questo
esonero non si applica se il contribuente:
o
ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività
gestite con contabilità separata
o
ha registrato
operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, del decreto-legge. n. 331/1993)
o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del DPR 633/1972)
a cura della FIDEF - FEDERAZIONE ENTI GESTORI E SCUOLE di corsi di cultura
segreteriafidefe@gmail.com - www.fidef.it
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